Fisco

Esenzione IVA dei servizi di intermediazione resi dall'Advisor finanziario da valutare caso per caso


Non può farsi discendere tout court l’esenzione delle prestazioni rese all’advisor dall’eventuale esenzione spettante ai servizi da quest’ultimo resi al cliente. In particolare, se non è possibile distinguere le caratteristiche proprie delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, il rapporto con l’advisor è una collaborazione, intesa quale prestazione generica e, come tale, imponibile con applicazione dell’aliquota ordinaria.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 361 del 4 luglio 2022, disattendendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, secondo cui i servizi pattuiti con l’advisor finanziario dell’operazione sono esenti da IVA in quanto annoverabili tra le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, di cui all’art. 10, comma 1, n. 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972, risultando finalizzati alla promozione della conclusione di un contratto di compravendita di quote di partecipazione al capitale di una società.

L’istante ha ipotizzato una sorta di “esenzione IVA derivata”, nel senso che essendo il suo incarico legato al mandato ricevuto dall’advisor e consistendo quest’ultimo in un’attività di intermediazione, allora anche le prestazioni rese all’advisor beneficiano del medesimo. Le prestazioni dell’istante, infatti, sono direttamente funzionali, intrinsecamente connesse e coessenziali all’intermediazione delle azioni/quote, affidata all’advisor, per cui, sotto il profilo oggettivo, non vi sarebbe alcuna distinzione tra le attività svolte dall’advisor contrattualmente vincolato nei confronti del cliente sulla base del mandato e quelle svolte dall’istante sulla base dell’incarico nei confronti dell’advisor.

A supporto della propria posizione, l’istante ha richiamato la risposta n. 852/E/2021, ove l’insieme delle attività di consulenza in materia di investimenti svolte dall’advisor nell’ambito di un’operazione di M&A in esecuzione di un contratto di consulenza in materia di investimenti sono ricondotte nell’alveo delle prestazioni di intermediazione relative a titoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, nn. 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso questa conclusione, rilevando che la citata risposta n. 852/E/2021 riguarda, in realtà, le prestazioni rese da un broker, incaricato di individuare i potenziali compratori delle partecipazioni e di gestire le diverse fasi della trattativa, supportando le parti al fine della positiva conclusione dell’affare. Nel predetto documento di prassi si afferma che l’istante ha verificato che il broker, sotto il profilo soggettivo, è intervenuto nell’operazione rivestendo il ruolo di intermediario indipendente e, sotto il profilo oggettivo, ha svolto un’attività di mera intermediazione e non consulenziale e/o di altra natura, mettendo in contatto le parti e supportandole al solo fine della positiva conclusione dell’affare.

Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, rispetto alle quali è riconosciuta l’esenzione “oggettiva”, si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto stesso. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l’attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria.

Ad avviso dell’Agenzia, non può farsi discendere tout court l’esenzione delle prestazioni effettivamente rese dalla società all’advisor dall’eventuale esenzione IVA spettante ai servizi da quest’ultimo resi al cliente. Non essendo possibile distinguere, nella fattispecie in esame, le caratteristiche proprie delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, è stato precisato che il rapporto tra la società e l’advisor sia una collaborazione, intesa quale prestazione generica e, come tale, imponibile con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.