Adempimenti & Dichiarazioni

Indennità covid per collaboratori sportivi e obblighi certificativi fiscali


Con la risposta a interpello 27 giugno 2022, n. 345, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di erogazioni non costituenti reddito per i percipienti.

La fattispecie

Nel caso in esame, la società istante è stata individuata dal Ministero quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l'indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19.

Pertanto, per espressa previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 44 del D.L. n. 73/2021, (c.d. decreto "Sostegni-bis"), convertito dalla legge n. 106/2021, il predetto emolumento è stato considerato dalla società non imponibile ai fini dei redditi ed è stato quindi dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, erogata nel 2021, rappresenta una sorta di "riproposizione" di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.

Ciò posto, l'istante, quale sostituto di imposta, chiede chiarimenti – per tale indennità - in ordine agli obblighi certificativi di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998.

La normativa

Giova ricordare sul piano normativo che l'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 ricomprende tra i sostituti d'imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell'art. 73 TUIR.

In base all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d'imposta rilasciano un'apposita certificazione unica (anche per i contributi INPS) attestante l'ammontare complessivo di tali somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati richiesti. In materia di certificazioni uniche, il successivo comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, prevede che l’invio telematico all’Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d’imposta, delle CU relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La soluzione delle Entrate

Considerando che la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, la società dovrà trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle certificazioni e agli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai collaboratori sportivi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia il 31 ottobre 2022.

Per quanto riguarda la compilazione del modello, l’Agenzia chiarisce che a tal fine la società dovrà compilare la sezione “Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:

- nel punto 1, la causale pagamento “N” – “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

  • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
  • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, non professionale, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici,

- nel punto 2, l'anno “2021”

- nel punto 4, va riportata le indennità complessivamente corrisposte che non concorrono alla formazione del reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, quindi, non sono assoggettate a ritenuta

- nel punto 6, il codice “22”, che individua i redditi esenti o somme che non costituiscono reddito.