Qualificazione delle somme riconosciute in sede di conciliazione in materia di lavoro
Con la risposta a interpello 23 giugno 2022, n. 343, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta qualificazione – ai fini fiscali - delle somme riconosciute in sede di conciliazione in materia di lavoro.
La fattispecie
La questione in esame riguarda l'azione giudiziaria intrapresa dall'istante ai fini:
- dell'impugnazione della cessione del ramo d'azienda, presso il quale l'istante operava in qualità di dipendente;
- il riconoscimento, sia dal punto di vista normativo che economico, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda per l'attività svolta presso la società cedente, senza soluzione di continuità contrattuale.
Tale ultima richiesta implicitamente presume l'applicazione del CCNL applicato dalla cessionaria e il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
Successivamente, in sede di conciliazione, l'istante ha rinunciato all'impugnazione della cessione ramo di azienda e alle differenze retributive dei due contratti e contestualmente l’ex datore si impegna a corrispondere all'istante una somma lorda a titolo di transazione generale e novativa.
Ciò posto, l'istante chiede:
- se tale importo debba essere qualificato come reddito diverso per l'assunzione di obblighi di non fare ed essere assoggettato a tassazione ordinaria,
- oppure vada qualificato come redditi di lavoro dipendente ed essere assoggettato a tassazione separata.
Normativa rilevante
Si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il parere dell’Agenzia Entrate
Secondo l'Agenzia delle Entrate, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro (come nel caso di specie)o alla cessazione dello stesso (così Circolare n. 326/1997).
Nessun dubbio sorge, quindi, in merito alla configurabilità delle somme percepite dall'istante quale reddito di lavoro dipendente, ex art. 51 TUIR.
Relativamente al regime fiscale applicabile, le Entrate ricordano che tra i redditi per i quali è applicabile la tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR, rientrano le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.
Nel caso in esame, non essendo intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro, ma essendo lo stesso proseguito, a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, le somme riconosciute a titolo di transazione non possono essere soggette a tassazione separata ex art. 17 comma 1, lett. a), del TUIR (TFR ed indennità equipollenti) né avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti), né tantomeno rientrano nella lett. i) che fa, invece, riferimento alle indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
Alle somme percepite si applica pertanto la tassazione ordinaria.