Diritto

Commissari giudiziali e curatori. Come iscriversi all'albo


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2022, che entrerà in vigore il 6 luglio prossimo, con cui è disciplinato il funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


Il nuovo albo è istituito presso il Ministero della Giustizia e si articola in due sezioni:

  • sezione ordinaria;
  • sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

Chi si iscrive nella sezione ordinaria, automaticamente viene registrato anche nella sezione componenti dell’OCRI.
L'albo è tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte
riservata.

In quella pubblica sono inseriti:

  • i dati identificativi dell’iscritto;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • la sezione dell’albo nella quale  è  iscritto;
  • l’eventuale ordine professionale di appartenenza.

La parte riservata contiene:

  • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure  previste  dal  Codice; 
  • le richieste di sospensione o cancellazione  volontaria  dall'albo  e  i provvedimenti  di  sospensione  o   cancellazione   adottati,   anche d'ufficio, dal responsabile.

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet  del Ministero della giustizia, che si suddivide  in  un'area  ad  accesso libero e in un'area ad accesso riservato.
Possono accedere alla parte riservata dell'albo: i magistrati,  i dirigenti delle cancellerie che  si  occupano  degli  affari  civili, nonchè, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2,  comma  3,
lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso  all'albo  ha  luogo  esclusivamente  con   modalità telematiche.

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante  per la protezione dei dati personali, che verrà adottato entro i prossimi sei  mesi [esattamente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame], verranno fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati e per l'accesso alla parte riservata.


Chi può iscriversi all’albo

Nell'albo su domanda, possono iscriversi i soggetti  che  dimostrano di possedere i requisiti  professionali  e  di  onorabilità  di  cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice della crisi d’impresa.
In dettaglio:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere eletta la persona fisica responsabile della procedura;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
    Iscritti all’albo devono essere anche gli esperti indipendenti che eseguono il ruolo di attentatore (art. 2 CCII).

Sarà cura del responsabile del registro approvare il modello della domanda e  fissare  le  modalità  di  svolgimento  delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati  di cui la domanda deve essere corredata.

Colui  che   richiede   l'iscrizione   nell'albo   deve inoltrare   al Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della giustizia, Direzione generale degli affari  interni,  la  domanda  di iscrizione compilata secondo il modello  approvato,  con  i  relativi allegati, contenente:

  • la specifica indicazione della sezione dell'albo per la  quale richiede l'iscrizione;
  • nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso  il quale è iscritto e la data di iscrizione; 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari  più  gravi  di  quella  minima  prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;  3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di  essere  in regola con i crediti formativi professionali  di  cui  agli  obblighi previsti dal programma di formazione del  medesimo  ordine.  Per  gli studi professionali associati e le società tra professionisti  dette certificazioni devono concernere sia la persona  fisica  responsabile della procedura, sia il  legale  rappresentante  della  società  tra professionisti  o  tutti  i  componenti  dello  studio  professionale associato;
  • nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c),  del Codice della crisi d’impresa,  la  documentazione  comprovante  le  cariche  ricoperte   in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che,  nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una  procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della societa' a favore della quale e' stata prestata l'attivita', la copia dell'atto  di  conferimento  dell'incarico,  in caso di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria, ed una  sintetica relazione dell'amministratore o  liquidatore  in  carica  al  momento della  presentazione  della   domanda   di   iscrizione   in   ordine all'attivita' svolta dal richiedente all'interno della societa';
  • la certificazione comprovante  l'assolvimento  degli  obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e  aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola  superiore della magistratura;
  • ogni altro documento  idoneo  a  dimostrare  il  possesso  dei requisiti di professionalita';
  • una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';
  • l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
  • l'attestazione  del   pagamento   del   contributo   di   cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.

In sede di prima formazione dell'albo, sono ammessi all’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, che attestano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

A questo fine, il richiedente  è tenuto ad allegare alla  domanda  la  documentazione  comprovante  il conferimento dell'incarico di commissario  giudiziale  o  l'attività svolta come attestatore o gli  incarichi  di  assistenza  ricevuti  e l'esito delle domande di ammissione al  concordato  preventivo  o  di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione  alle  quali abbia ricevuto l'incarico.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta con  firma  digitale  e presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di  cui  all'articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo  decreto  di  cui  al primo periodo.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per  una sola volta, l'integrazione della domanda o dei  suoi  allegati  entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa.  La   richiesta   di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui  risulta  pervenuta  la  documentazione integrativa richiesta.

 Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:

  1. il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
  2. l'avvio di procedimenti penali per taluno dei  reati  indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
  3. l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che  possono comportare una sanzione disciplinare  piu'  grave  di  quella  minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Per l'iscrizione  all'albo  è  dovuto  un  contributo  di  euro centocinquanta. Per il mantenimento dell'iscrizione all’albo, il contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Per gli iscritti o per i soggetti che  formulano  richiesta  di iscrizione  in  entrambe  le  sezioni  dell'albo,  il  pagamento  del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e  del  contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi  dovuti per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.

I contributi vanno versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere  inviata  al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.