Liquidazione IVA di gruppo e garanzia dei crediti
La diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell’obbligazione di integrale restituzione dei crediti IVA trasferiti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo presuppone il deposito dell’ultimo bilancio consolidato. Inoltre, la franchigia di cui all’art. 21 del D.M. n. 567/1993 rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 330 del 21 giugno 2022, in cui l’istante – con riferimento alle garanzie dovute in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 per le compensazioni operate – ha chiesto se possa prestare garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 qualora il bilancio consolidato non sia tempestivamente depositato.
In proposito, è stato osservato che, laddove, in mancanza dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, non sia possibile garantire i crediti utilizzati in compensazione di importo superiore a 30.000 euro presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma, le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, che sono compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, devono essere garantite ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, ossia prestando, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, per una durata pari a tre anni, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione o polizza fideiussoria. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c. dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi.
A quest’ultimo riguardo, la possibilità, per le società partecipanti a gruppi societari, di prestare la garanzia di cui al citato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell’impegno alla restituzione all’Amministrazione finanziaria della somma rimborsata/compensata comprensiva degli interessi, non è subordinata alla mera redazione di un bilancio consolidato, ma è necessario che lo stesso sia stato redatto per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 25 e ss. del DLgs. n. 127/1991, in quanto la finalità di tale disposizione si fonda sulla presunta solidità e affidabilità della società capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante, per conto delle altre società, delle eccedenze creditorie compensate nell’ambito della procedura dell’IVA di gruppo (risoluzione n. 202/E/2007).
Come precisato dalla prassi amministrativa, affinché la garanzia possa essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante, è necessaria la presenza dell’ultimo bilancio consolidato, depositato presso il Registro delle imprese (C.M. n. 164/E/1998).
Nel caso di specie, in cui l’istante ha chiesto se possa prestare garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 qualora il bilancio consolidato non sia tempestivamente depositato, l’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che il mancato deposito nel Registro delle imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all’assunzione, da parte dell’istante, dell’obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da essa stessa e dalla controllata.
L’ulteriore dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alla possibilità di applicare l’esonero dall’obbligo di presentazione della garanzia ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 567/1993, secondo cui non devono essere prestate specifiche garanzie per l’erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la franchigia in esame rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale ultima società che va calcolato il 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (si veda anche la circolare n. 35/E/2015).