Rapporto di lavoro

Indennità redazionale e giornalisti


Per i lavoratori Giornalisti, viene riconosciuto, a giugno 2022, l’indennità redazionale.

 

Indennità redazionale

Il ccnl 24 giugno 2014 si applica al rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.

L’art. 16 del ccnl in esame prevede che ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice-caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale sarà corrisposta al 30 giugno un’indennità redazionale pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale

567,07

Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale

800,51

Vice-caposervizio, redattore esperto

860,42

Caposervizio, redattore senior

920,84

Vice-caporedattore

977,14

Caporedattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale

1.033,95

Direttore, condirettore, vicedirettore

1.154,28

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

 

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale

567,07

Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale

800,51

Vice-caposervizio, redattore esperto

860,42

Caposervizio, redattore senior

920,84

Vice-caporedattore

977,14

Caporedattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale

1.033,95

Direttore, condirettore, vicedirettore

1.154,28

 

Ai giornalisti professionisti non contemplati nel primo comma, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l'indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di € 320,20.

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del compenso fisso mensile con un massimo di € 320,20.

Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale e relativa aggiunta sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.

L'indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva delle ferie, valgono invece agli altri effetti.