Erogazione Una tantum e Ferrovie dello Stato/Attività Ferroviarie
Per i lavoratori della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2022, viene riconosciuto, nella retribuzione di giugno 2022, l’erogazione in una unica soluzione di Una tantum.
Una tantum
L’accordo 22 marzo 2022 prevede che, ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 fino alla data del 22 marzo 2022, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum. Dette somme sono corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Livello/ Parametro |
Importo lordo |
Q1 |
670,54 |
Q2 |
589,15 |
A |
569,77 |
B1 |
542,64 |
B2 |
519,38 |
B3 |
511,63 |
C1 |
500,00 |
C2 |
492,25 |
D1 |
484,50 |
D2 |
468,99 |
D3 |
461,24 |
E1 |
453,49 |
E2 |
434,11 |
E3 |
426,36 |
F1 |
395,35 |
F2 |
387,60 |
Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022. A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo entro il 10.6.2022.
In caso contrario gli importi di cui al precedente punto 1 saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.
Resta inteso che per i medesimi lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le somme di cui al precedente punto 1 saranno erogate al netto di quanto già eventualmente corrisposto dall’appaltatore cessante ai sensi dell’art. 16, punto 5, del C.C.N.L. stesso.