Nuova Sabatini 2022: nuove regole per investimenti green e beni strumentali 4.0.
Il Decreto interministeriale del 22 Aprile 2022 a firma del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, contiene la nuova disciplina sulla concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali nuovi, investimenti 4.0 e investimenti green di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 [Nuova Sabatini].
Il nuovo decreto attua quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, stabilendo i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dalla Nuova Sabatini e ne regola le modalità di concessione, erogazione e controllo; esso sostituisce il precedente decreto interministeriale del MEF e del MISE del 27 novembre 2013, in ragione delle modifiche normative nel frattempo intervenute sia a livello nazionale (articolo 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del 2016, dall’articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall’articolo 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall’articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sia a livello dell’Unione Europea.
In cosa consiste l'agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento a un tasso d’interesse annuo pari:
- al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per realizzare:
- investimenti in beni strumentali [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale];
- investimenti 4.0 [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016];
- investimenti green [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi];
d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.
Qualora l’intensità massima dell’agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo di garanzia, superi le soglie di cui (i) al regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli; (ii) di cui al regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; (iii) di cui al regolamento GBER, articolo 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), il MISE procederà alla conseguente riduzione del contributo, fino alla misura massima concedibile, fermo restando l’importo del finanziamento.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e per soddisfare le richieste di prenotazione trasmesse dai soggetti finanziatori.
Sarà il MISE a comunicare, mediante avviso l’avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, si provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.
Il finanziamento viene concesso solo dopo l’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore; il relativo contratto deve essere stipulato dopo la data di presentazione della domanda di contributo ed entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione e deve avere le seguenti caratteristiche:
essere deliberato a copertura dei programmi di investimento;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;
- essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 7 del decreto in esame, per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Si precisa che nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
- essere erogato in un’unica soluzione all’impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.
Il finanziamento copre fino al 100 per cento dei programmi di investimento. In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi più beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimenti in beni strumentali; investimenti green; investimenti 4.0.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.
Le imprese in regime di contabilità semplificata, esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai
fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell’impresa, da tenere agli atti dell’impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.
Come presentare la domanda per accedere al contributo in beni strumentali, 4.0 e green
Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate devono inviare al soggetto finanziatore, assieme alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, secondo le modalità, i termini e utilizzando gli schemi che verranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero che verrò pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e sulla Gazzetta Ufficiale.
La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.
Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmetterà al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle operazioni di propria competenza. Nell’ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore dovrà indicare, separatamente, l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green.
Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa prenotazione non verrà disposta.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, il soggetto finanziatore dovrà adottare la delibera del finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmettere al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa richiedente, dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando inoltre, per ciascuna operazione deliberata, la documentazione.
Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa in sede di richiesta, in ragione del merito creditizio dell’impresa stessa, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche del finanziamento. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità della misura.
Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall’impresa nella domanda in corrispondenza di ciascuna delle linee di intervento (beni strumentali, green, 4.0). Nell’ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.
Come verrà erogato il contributo
L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione.
L’erogazione della quota unica o della prima quota di contributo nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali è subordinata alla trasmissione da parte dell’impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento e, comunque,
entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione.
La richiesta di erogazione della quota unica o della prima quota di contributo deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un’apposita DSAN redatta secondo lo schema che verrà definito con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, attestante l’articolazione e il completamento del programma nei termini.
La DSAN deve essere corredata da:
- un’apposita DSAN resa dal fornitore del bene agevolato attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- l’ulteriore documentazione indicata nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Con specifico riferimento ai soli investimenti 4.0, nella DSAN, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante è tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.Relativamente ai soli investimenti green, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve alternativamente:
- dichiarare, nella DSAN, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il provvedimento Direttore generale per gli incentivi alle imprese;
- fornire una specifica DSAN nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresì, attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle indicate con il provvedimento Direttore generale per gli incentivi alle imprese, oppure un’idonea autodichiarazione
ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene.
L’impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.