Iva: allungamento dei termini di accertamento e presentazione della dichiarazione integrativa
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 9 giugno 2022, n. 328, fornisce chiarimenti sul differimento dei termini di accertamento IVA e gli effetti sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
L’interpello
Nell’interpello in oggetto, una holding mista si é occupata, nell'ambito della propria attività edilizia, prevalentemente della ristrutturazione di un fabbricato di interesse storico/artistico, maturando un credito IVA nel 2013, chiesto a rimborso con la successiva dichiarazione annuale IVA nel 2014.
In relazione alla predetta richiesta, la società ha fornito riscontro, solo quattro anni dopo (nel 2020), dalla richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia delle Entrate del 2016, ritardo dovuto alla presenza di pendenze varie nei confronti del Fisco.
Ciò posto, in ragione della possibilità di vendita dell'immobile e del pieno rilancio delle proprie attività, l’istante intende variare la scelta originariamente formulata circa l'utilizzo del credito IVA da rimborso a detrazione e/o compensazione, domandando se, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, è o meno nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA 2014.
Soluzione delle Entrate
Nella fattispecie prospettata, l’istante ritiene di essere nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA 2014 per modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA da rimborso, come manifestato nella dichiarazione originariamente presentata, a detrazione e/o compensazione.
Nel caso di specie, il termine di decadenza del potere di accertamento in relazione alla dichiarazione IVA 2014 è ancora in corso, in quanto lo stesso è rimasto sospeso per il periodo che è intercorso tra il 15° giorno successivo alla data in cui l’Ufficio ha notificato la richiesta documenti (aprile 2016) e la data in cui la società li ha consegnati (3 luglio 2020).
Tale dilatazione è stata causata da particolari accadimenti, sopra descritti, per cui la società ha potuto presentare la documentazione solo quando è riuscita a definire compiutamente la propria posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia Entrate ritiene, a riguardo, che il rinvio ai termini stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad opera del comma 6-bis dell’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini IVA, non può che fare riferimento ai termini “ordinari” disciplinati dal comma 1 dell’art. 57, in quanto, per finalità di coerenza ed organicità del sistema, vi è l’esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l’originario rinvio, ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, anche per l’IVA oltre che per le imposte sui redditi e dell’IRAP, ai termini di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, non contemplava alcuna forma di differimento ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA.
L’allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, con l’introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini IVA, non altera la natura dell’istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all’atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall’azione accertatrice dell’Ufficio impositore.
Ne driva che il “differimento” contemplato dall’art. 57, comma 3, IVA, rappresenta uno “strumento di controllo”, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente “temporeggi” nell’ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA, con l’obiettivo di far decorrere i termini per l’accertamento.
Trattasi di una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui non può derivare un beneficio a suo favore, qual’è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.
Resta fermo che, in base all’art. 1 del D.P.R. n. 443/1997, nell’ipotesi in cui il rimborso fosse denegato per difetto dei presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, con contestuale riconoscimento della spettanza del credito, ne sarebbe ammessa la «detrazione, successivamente alla notificazione» del provvedimento di diniego, «in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale».