Fisco

Reverse charge "interno" prorogato fino a tutto il 2026


La Direttiva n. 2022/890/UE ha prorogato fino a tutto il 2026 il sistema di applicazione dell’IVA basato sul reverse charge per determinate operazioni, con effetto anche sulla disciplina italiana. Il legislatore nazionale è, quindi, chiamato a recepire la modifica normativa in tempo utile in modo che gli operatori possano continuare ad applicare l’inversione contabile anche dal 1° luglio 2022.

Nella G.U.U.E. dell’8 giugno 2022 è stata pubblicata la Direttiva n. 2022/890/UE, che proroga, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026, l’applicazione facoltativa da parte degli Stati membri del meccanismo del reverse charge “interno” per alcune operazioni.

Alla luce dell’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, la proroga interessa anche l’Italia, che – ove intenzionata ad avvalersene, come è lecito supporre – dovrà recepirla in tempo utile affinché gli operatori possano applicare il sistema dell’inversione contabile, senza soluzione di continuità, anche dal 1° luglio 2022.

Nella disciplina interna, l’applicazione temporanea e facoltativa del reverse charge ha per oggetto alcune operazioni relative ai settori elettronico ed energetico, vale a dire:

  • le cessioni di telefonini;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della medesima Direttiva n. 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Anche la misura speciale del “meccanismo di reazione rapida”, prevista dall’art. 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE e, sul piano nazionale, dall’art. 17, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. Tale misura è concessa, su richiesta, agli Stati membri che, in casi di imperativa urgenza, possono designare il destinatario del bene/servizio quale debitore dell’IVA dovuta su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

Infine, per rendere maggiormente intelligibile il testo normativo in materia di inversione contabile, sarebbe auspicabile che, in sede di recepimento della Direttiva n. 2022/890/UE, si stralciassero dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 le operazioni per le quali la Commissione europea non ha concesso all’Italia l’autorizzazione per l’applicazione del reverse charge, segnatamente quelle di cui alle lett. a-quater) e a-quinquies), riguardanti:

  • le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lett. b), c) ed e) del comma 1 dell’art. 34 del DLgs. n. 163/2006, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di “split payment”, ai sensi del comma 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (si veda la comunicazione n. 2018/484/UE);
  • le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater) del comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate tramite contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (si veda la comunicazione n. 2020/243/UE).