Agevolazioni

Tax credit imprese operanti nell’industria tessile, nella moda e nelle calzature


Entro il 10 giugno i soggetti che svolgono attività d’impresa nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria devono inviare all’Agenzia delle Entrate la specifica comunicazione riguardante l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Al riguardo il D.L. n.21/22, noto come il decreto Ucraina-bis” convertito dalla legge n.51/22,  ha esteso l’opportunità di utilizzare il riconosciuto credito non soltanto nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, ma anche nei periodi successivi.

Come si ricorderà, l’articolo 48-bis del decreto legge n.34/20 (cosiddetto decreto  “Rilancio”)  ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di merci e prodotti finiti “eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio”. Il credito in esame spetta, quindi, ai soggetti esercenti le attività sopra indicate che, a causa del lockdown determinato dall’emergenza da Covid-19, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021 e 250 milioni di euro per l’anno 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241/97, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione; ovviamente i soggetti che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento dell’11 ottobre 2021 ha approvato il modello con le relative istruzioni  per produrre la comunicazione ai fini del riconoscimento del predetto credito nonché le modalità, i termini di presentazione  e  il contenuto di tale comunicazione. Sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche e le regole per il monitoraggio degli utilizzi e del rispetto dei limiti di spesa nonché le ulteriori disposizioni per l’attuazione della norma di agevolazione.

Con il Provvedimento del 28 ottobre 2021 si è stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta deve essere  inviata: 

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022,  con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. 

Il successivo Provvedimento del 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile nel 2021, stabilita in misura  pari a 64,2944% dell’importo indicato nella comunicazione presentata dai beneficiari.

Poiché tale credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.241/97, con la risoluzione 65/21 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per poterne usufruire.

Il codice relativo è il seguente: “6953” denominato “Credito d’imposta tessile, moda e accessori - articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Per concludere, ribadiamo che, a seguito di quanto disposto dall’art.10-sexies del D.L. 21/22 convertito dalla legge n.51/22, è possibile utilizzare senza limiti temporali il credito “spendibile” a partire dal periodo d’imposta 2022 e l’eventuale credito residuo non utilizzato nel 2021.