Escluso IVA il trasferimento di funzioni e personale da casa madre estera a stabile organizzazione italiana
Si considera irrilevante agli effetti dell’IVA il trasferimento di funzioni e di personale effettuati dalla casa madre estera e da una sua stabile organizzazione in un diverso Stato estero a favore di una stabile organizzazione italiana, qualora l’operazione non determini alcuna successione legale nei contratti con la clientela e i fornitori, comportando esclusivamente la rinegoziazione dei contratti di lavoro presso la nuova sede italiana.
il chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 318 del 31 maggio 2022, avente per oggetto il trattamento da riservare, ai fini IVA, ai trasferimenti di funzioni e di personale che saranno effettuati, rispettivamente, dalla casa madre estera e da una sua stabile organizzazione in un diverso Stato estero a favore di una stabile organizzazione italiana.
Il dubbio interpretativo è relativo alla possibilità di qualificare i suddetti trasferimenti di funzioni e di personale come trasferimenti di rami d’azienda, in quanto tali esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA italiana da parte della stabile organizzazione italiana, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
Nonostante il trasferimento di personale e di funzioni avvenga all’interno del medesimo soggetto giuridico-economico, considerato che la casa madre e la sua stabile organizzazione estera partecipano a Gruppi IVA instaurati nei rispettivi Stati di appartenenza, ai sensi dell’art. 70-quinquies, commi da 4-bis a 4-sexies, del D.P.R. n. 633/1972, per effetto dell’adesione al Gruppo IVA, assumono rilevanza ai fini IVA le operazioni intercorrenti tra la casa madre e la stabile organizzazione, nonché tra le due stabili organizzazioni.
Riguardo alla nozione di azienda, ciò che rileva è che la cessione riguardi l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici, suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività d’impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Nel caso di specie, in virtù del fatto che il trasferimento di personale e di funzioni avviene all’interno del medesimo soggetto, a seguito del trasferimento non si determina alcuna successione legale nei contratti con la clientela, che rimangono tutti in capo alla casa madre. Analoghe considerazioni valgono per i contratti stipulati con i fornitori, in quanto la controparte contrattuale dell’accordo resta sempre la casa madre, non verificandosi alcuna successione legale nel contratto.
Analizzando l’operazione descritta dal punto di vista dell’ordinamento interno, alla luce degli elementi rappresentati, la stessa si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria.
Tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA, riguardando, essenzialmente la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro.
Tale conclusione, che depone per la mancanza dei presupposti applicativi dell’IVA, riguarda, peraltro, sia il caso di stipula di un contratto temporaneo di “secondment” che di stipula di un nuovo contratto definitivo.
Con specifico riferimento al trasferimento del personale, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’esistenza di elementi per poter configurare un’obbligazione di fare, non fare o permettere rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, così come non è previsto il pagamento di alcuna somma quale remunerazione per una specifica prestazione tra gli stessi soggetti.
Appurata, per le motivazioni esposte, l’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione di riorganizzazione, l’Agenzia ha ritenuto superflua qualsiasi ulteriore valutazione in ordine alla qualificazione dell’oggetto del trasferimento alla stregua di un ramo d’azienda.