Fisco

Limiti alla detrazione IVA in caso di attività finanziaria da contributi pubblici


La detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni/servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L’IVA, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni/servizi per l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 316 del 31 maggio 2022, presentato da una società a totale partecipazione pubblica intenzionata a sapere:

  • quale sia il trattamento IVA dei contributi percepiti dalla Regione per lo svolgimento delle attività affidate, aventi per oggetto i servizi di trasporto pubblico locale di interesse generale;
  • se l’IVA esposta nelle fatture ricevute dal soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico locale sia detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate a valle.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’impostasi configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato ad una controprestazione. In tal senso, l’art 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 63371972 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

La circolare n. 34/E/2013, nell’individuare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi pubblici, ha precisato che, al fine di accertare se determinate somme di denaro o contributi costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro, escluse da IVA, per il perseguimento di interessi di carattere più generale, è necessario fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti, circostanza che richiede un’attenta analisi dell’atto che ne prevede l’erogazione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la regolamentazione del concreto assetto degli interessi delle parti – in merito, in particolare, agli obblighi posti a carico dell’istante per il raggiungimento di determinati standard qualitativi e quantitativi di esecuzione delle attività affidate, ai tempi di esecuzione, agli obblighi di rendicontazione dei costi sostenuti nello svolgimento delle citate attività, agli oneri finanziari posti a carico dell’azienda nell’ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione – presuppone la sussistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, caratterizzato dal vincolo di effettiva corrispettività tra l’attività finanziata e le somme erogate, che, pertanto, vanno assoggettate a IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Riguardo, invece, al diritto di detrazione dell’IVA relativa ai costi sostenuti per effettuare le attività finanziate dalla Regione, la prassi amministrativa ha specificato che la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni/servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L’IVA, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni/servizi per l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.

Ne deriva che l’istante ha diritto ad esercitare la detrazione se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l’effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione, essendo del tutto irrilevante la qualificazione delle somme erogate per il finanziamento dell’attività svolta.