Riscossione dei crediti tributari sorti all’estero – competenza del centro operativo di pescara (cop)
Con Provvedimento 30 maggio 2022, n. 184721, l'Agenzia delle Entrate ha individuato l’ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di soggetti non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia.
Premessa – Il D.Lgs. n. 149 del 2012
Si premette che in base alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, ai fini del recupero nello Stato membro adito ogni credito, per cui è stata presentata una domanda di recupero, è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della direttiva. Inoltre, l’autorità adita esercita le competenze che le sono conferite avvalendosi delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della stessa direttiva.
La direttiva 2010/24/UE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 149, che all’art. 8 ha previsto che gli uffici di collegamento, secondo le competenze di cui ll'art. 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
In attuazione degli artt. 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 149/2012, è stato emanato il decreto del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Ambito di applicazione
In particolare, le disposizioni del D.Lgs. n. 149/2012 si applicano ai crediti relativi:
a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.
Le disposizioni del decreto, invece, non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla precedente lett. e);
c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
Ragioni dell’individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente
Per effetto anche di altri accordi o convenzioni internazionali sottoscritti dall’Italia, che includono l’assistenza alla riscossione, è previsto che lo Stato adito adotti le misure necessarie al recupero dei crediti tributari dell’altro Stato come se si trattasse di crediti tributari propri.
L’Ufficio Cooperazione internazionale, Settore Internazionale, della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale è il punto di contatto dell’Agenzia delle Entrate in materia di mutua assistenza per il recupero dei crediti relativi ai tributi di competenza, nonché Ufficio centrale di collegamento, in base a quanto previsto dall’art. 1 del decreto del 28 febbraio 2014.
Tuttavia, la riscossione di imposte nei confronti di soggetti non domiciliati in Italia risulta ostacolata dal fatto che le norme in materia di formazione dei ruoli, e le relative procedure informatiche, prevedono necessariamente l’individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente (cfr. art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321).
Inoltre, nei casi in cui si debba procedere all’attivazione in ambito nazionale della procedura di riscossione di crediti esteri nei confronti di un soggetto non identificato fiscalmente nel territorio dello Stato, giustificata dalla presenza in Italia di beni, crediti o redditi dello stesso che possono essere oggetto di misure cautelari o esecutive, l’assenza di codice fiscale e domicilio fiscale del soggetto debitore estero determinano l’impossibilità di individuare l’ufficio competente e l’ambito territoriale dell’agente a cui affidare l’esecuzione delle richieste di assistenza ai fini del recupero coattivo.
In questi casi, la mancata individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente comportano, allo stato, l’impossibilità, per l’Ufficio Cooperazione internazionale di completare il ciclo di lavorazione delle richieste di assistenza pervenute (tale circostanza è stata riscontrata anche dalla Commissione europea, che ha invitato l’Italia a porvi rimedio).
Il Provvedimento n. 184721/2022
Si è detto in premessa che con il Provvedimento prot. n. 184721/2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato l’ufficio competente all’esecuzione di richieste di cooperazione amministrativa riguardanti la riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato, rientranti nella competenza dell’Amministrazione finanziaria, nei confronti di soggetti debitori che non abbiano un domicilio fiscale nel territorio dello Stato ovvero che non siano identificati ai fini fiscali in Italia.
Torna utile sottolineare che ai fini del Provvedimento in esame:
a) per “soggetti non domiciliati in Italia”, si intendono i soggetti in possesso di un identificativo fiscale italiano (codice fiscale o partita IVA), che non risultano essere fiscalmente residenti né avere un domicilio nel territorio dello Stato individuato a norma dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
b) per “soggetti non identificati” si intendono i soggetti che non risultano essere fiscalmente residenti, né avere un domicilio nel territorio dello Stato individuato a norma dell’art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, né essere in possesso di un identificativo fiscale italiano (codice fiscale o partita IVA);
c) per “crediti esteri”, si intendono i crediti tributari sorti in un altro Stato per i quali è stata formulata una richiesta di assistenza amministrativa finalizzata al loro recupero nel territorio italiano;
d) per “esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri” s’intende lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 4, 8 e 11 del D.Lgs n. 149/2012 e all’art. 4 del decreto del MEF del 28 febbraio 2014, di concerto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno recepito in Italia la direttiva 2010/24/UE, nonché delle analoghe attività ricollegabili all’attuazione di altri accordi o convenzioni internazionali che prevedono l’assistenza al recupero di crediti tributari sorti in un altro Stato, relativi a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Domicilio fiscale
Si specifica inoltre che, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, secondo l’art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, come segue:
- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove é stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Individuazione e competenze del COP
Per quanto precede, attesa la necessità di dare piena attuazione agli obblighi derivanti sia dall’appartenenza all’UE che dalla sottoscrizione di accordi o convenzioni che prevedono l’assistenza reciproca in materia di riscossione, con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 184721/2022, il Centro Operativo di Pescara (COP) viene individuato come ufficio competente per l’esecuzione delle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di soggetti debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente nel territorio dello Stato, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale in Italia, in considerazione del fatto che detto Centro Operativo già ha competenza in relazione a molteplici attività operative concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti, tra cui la gestione dei rimborsi IVA di cui all’art. 38 bis-2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In relazione ai soggetti debitori non domiciliati in Italia, al COP sono attribuite le seguenti competenze:
a) lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall’art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
b) lavorazione delle richieste di recupero previste dall’art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all’Agente della riscossione dei flussi informativi di carico relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall’art. 12 della direttiva 2010/24/UE;
c) emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;
d) lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall’art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. 11 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
e) gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
f) lavorazione delle richieste di notifica previste dall’art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione italiana nell’ambito delle attività di cui ai punti precedenti.
Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività precedentemente indicate (esclusa la lett. e)) è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
Nei casi di coobbligazione tra soggetti domiciliati e non domiciliati fiscalmente in Italia, l’esecuzione della richiesta di assistenza verrà affidata al COP qualora la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto non domiciliato in Italia. Nel caso in cui, invece, la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto residente o domiciliato nel territorio dello Stato, l’esecuzione della richiesta di assistenza sarà di competenza dell’ufficio associato al soggetto residente o domiciliato.
Soggetti non identificati aventi beni in Italia o che vantano crediti nei confronti di soggetti stabiliti in Italia
Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non identificati in Italia che tuttavia dispongono di fonti di reddito, beni o crediti pignorabili nel territorio dello Stato.
In relazione ai soggetti debitori non identificati, al COP sono attribuite le competenze di seguito elencate:
a) attribuzione d’ufficio del codice fiscale;
b) lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall’art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
c) lavorazione delle richieste di recupero previste dall’art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all’Agente della riscossione dei flussi informativi di carico relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall’art. 12 della direttiva 2010/24/UE;
d) emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;
e) lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall’art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
f) gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
g) lavorazione delle richieste di notifica previste dall’art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione italiana nell’ambito delle attività di cui ai punti precedenti.
Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività precedentemente indicate (ad esclusione della lett. f)), è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
Nei casi di coobbligazione tra soggetti domiciliati e soggetti non identificati in Italia, l’esecuzione delle richieste di mutua assistenza verrà affidata al COP qualora la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto non identificato in Italia. Nel caso in cui, invece, la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto identificato, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, l’esecuzione della richiesta di mutua assistenza sarà di competenza dell’ufficio associato al soggetto identificato e domiciliato.
Soggetti non domiciliati e non identificati che hanno presentato una richiesta di rimborso in Italia
Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non domiciliati e non identificati in Italia che contestualmente vantano un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avendo presentato in Italia una richiesta di rimborso per IVA ai sensi dell’art. 38 bis-2 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La richiamata disposizione, rubricata “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, prevede al comma 1 che i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le regole ivi indicate.
Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta é il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'art. 74-septies dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere comunque inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a 50 euro.
In relazione a tali soggetti, e nel caso in cui gli stessi non abbiano prestato il consenso alla compensazione preventiva tra il rimborso e il debito d’imposta risultante dalla richiesta di recupero, al COP sono attribuite le competenze di seguito elencate:
a) attribuzione d’ufficio del codice fiscale;
b) lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall’art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
c) lavorazione delle richieste di recupero previste dall’art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all’Agente della riscossione dei flussi informativi di carico relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall’art. 12 della direttiva 2010/24/UE;
d) emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;
e) lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall’art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. 11 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;
f) gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
g) lavorazione delle richieste di notifica previste dall’art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 D.Lgs. n. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione italiana nell’ambito delle attività di cui ai punti precedenti.
Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività precedentemente indicate (esclusa la lett. f)) è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.