Superbonus: criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale
Con la Risposta n. 314 del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i criteri di determinazione della superficie residenziale degli edifici condominiali, nell’ambito e per gli effetti dell’agevolazione Superbonus.
Nel fornire le indicazioni, richiama le circolari 24/E/2020 e 30/E/2020.
Il caso prospettato dall’istante riguarda un edificio così composto:
- tre unità abitative con annessa cantina pertinenziale (categoria catastale A/2);
- due unità adibite a camere d'albergo di proprietà di una società (categoria catastale D/2);
- una autorimessa (categoria catastale C/6), di proprietà di una società, detenuta insieme agli altri due condomini a titolo di locazione e destinata a pertinenza delle tre unità immobiliari ad uso residenziale.
Ai fini della fruizione del Superbonus, va verificato che l'edificio sia residenziale nella sua interezza: tale requisito è rispettato qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50%.
Al riguardo:
- occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del DPR 23.3.1998, n. 138 ("Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria");
- non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone.
Nel caso in esame, pertanto se la superficie catastale delle 3 unità A/2 è superiore alla superficie catastale dell’intero edificio, con esclusione della pertinenza C/6, l’edificio è considerato prevalentemente residenziale, con la conseguenza che il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali e che per il calcolo dei limiti di spesa si tiene conto di tutte le unità che compongono l’edificio, comprese le pertinenze (e pertanto, nel caso in esame, il limite è calcolato con riferimento a 6 unità immobiliari).
L’Agenzia delle Entrate precisa, sul punto, che nel caso di edificio prevalentemente residenziale vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali. Il che porta a concludere, leggendo per converso, che nel caso di edificio non prevalentemente residenziale i limiti vadano calcolati senza tenerne conto.