Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi
Gli enti non commerciali in possesso della partita iva devono sempre presentare la dichiarazione dei redditi: questa è stata la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 312 del 27 maggio 2022 ad un ente di formazione il quale chiedeva all’Agenzia Entrate di fornire una risposta chiara al quesito posto.
L’ente in questione è un ente non commerciale che in virtù di un regio decreto è esonerato dal pagamento delle imposte in quanto ente privo di scopo di lucro. Conseguentemente a questo, non ha mai presentato dichiarazione dei redditi.
A seguito della introduzione della fatturazione elettronica, l’ente ha presentato domanda di attribuzione di partita iva e conseguentemente si è posta il dubbio se a seguito del possesso della partita iva sarebbe sorto anche l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Ires sia ai fini Irap.
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito citando l’articolo 1 e l’articolo 13 del D.P.R. 600/73 ad esso correlato, il quale afferma che tutti i soggetti passivi di imposta devono presentare l’annuale dichiarazione dei redditi a prescindere se vi sia base imponibile o meno.
Per l’Agenzia delle Entrate, sottostante l’apertura della partita iva vi è lo svolgimento di una attività di impresa caratterizzata da professionalità, sistematicità e abitualità e di conseguenza ciò rende l’ente assoggettabile alle imposte Ires, Irap ed Iva. E a nulla rileva che l’attività non sia esercitata in via esclusiva, perché comunque è stata predisposta una organizzazione di beni e servizi funzionali al perseguimento di un risultato economico. Pertanto, fermo restando quanto indicato, l’apertura della partita iva rende l’ente un soggetto passivo di imposta.
Gli obblighi dichiarativi indicati per l’Ires sussistono anche ai fini Irap in quanto ogni soggetto passivo d’imposta deve dichiarare i componenti del valore della produzione anche qualora non consegua un debito di imposta.
In conclusione è utile ricordare che l’articolo 1 del D.Lgs. 471 pone a carico dell’ente che ometta la dichiarazione dei redditi una sanzione che varia da euro 250 ad euro 1.000 nel caso in cui non siano dovute imposte. Qualora siano dovute imposte, la sanzione varia dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, ma con un minimo di 200 euro.
Occorre pertanto valutare sempre con molta attenzione quale sia l’attività dell’ente e le sue modalità di svolgimento al fine di considerare la necessità o meno dell’apertura della partita iva.