Rapporto di lavoro

Tessile (Artigianato) ed Una tantum


A maggio 2022, è riconosciuta l’indennità Una tantum ai lavoratori, in forza al 4 maggio 2022, una Una tantum per la copertura della carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022).

Una tantum

L’accordo di rinnovo 4 maggio 2022, che si applica ai dipendenti del settore Tessile Artigianato, prevede che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza al 4 maggio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell’"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2022.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.