Allestimento di stand fieristici con IVA nel Paese del committente
Le prestazioni relative all’allestimento di uno stand fieristico sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, soggetto passivo IVA, in quanto assumono natura “generica”, al pari delle eventuali prestazioni di subappalto, che vanno assoggettate ad imposta nel Paese dell’appaltatore.
A chiarirlo è la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte nella risposta all’interpello n. 901-204/2022, avente per oggetto il trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alle prestazioni di allestimento di uno stand fieristico in occasione di un evento espositivo in territorio svizzero.
Nel caso considerato, il committente è una società di diritto svizzero, per conto della quale l’istante – avvalendosi di un subappaltatore italiano e di alcune ditte svizzere – provvede ad effettuare le attività di montaggio e smontaggio dello stand.
L’Agenzia delle Entrate, in conformità alla disciplina vigente, ha escluso che le prestazioni relative all’allestimento dello stand fieristico debbano ritenersi territorialmente rilevanti in Svizzera, non trattandosi di servizi relativi a beni immobili, ex art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, come peraltro specificato dall’art. 31-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/CE, secondo cui “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi di esposizione, nonché servizi atti a consentire l’esposizione dei prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità non rientrano tra le prestazioni di servizi relativi a beni immobili”.
Alla luce dei chiarimenti resi dalle circolari n. 37/E/2011 e n. 26/E/2014, le cui indicazioni sono riassunte nella risposta n. 115/E/2018, nei rapporti “B2B”, le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi assumono natura “generica” ai fini dell’individuazione del luogo impositivo, in applicazione della regola territoriale generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, le prestazioni di allestimento dello stand fieristico rese al committente, soggetto passivo svizzero, devono essere fatturate dall’istante senza l’addebito dell’IVA, non essendo territorialmente rilevanti in Italia. Come si evince dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, l’istante deve emettere fattura con indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di un’operazione non soggetta a IVA e con l’eventuale specificazione della norma di riferimento (nella fattispecie, l’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).
Per quanto riguarda il contratto di subappalto, la circolare n. 26/E/2014 ha precisato che, nel caso in cui l’appaltatore affida la realizzazione dello spazio espositivo, in tutto o in parte, ad un’altra impresa, la prestazione resa da quest’ultima all’appaltatore conserva la sua natura oggettiva e, conseguentemente, si qualifica come prestazione di servizi relativa ad un evento espositivo.
Nel caso di specie, l’appaltatore (ossia l’istante) è un soggetto passivo italiano, per cui le prestazioni relative allo stand fieristico rese dal subappaltatore sono territorialmente rilevanti in Italia e, quindi, vanno fatturate applicando l’imposta.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, anche le prestazioni effettuate dalle ditte di diritto svizzero, relative alla realizzazione dello stand, sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del citato art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Ne discende che l’istante, anche se riceve fatture con esposizione dell’IVA dovuta in Svizzera, deve emettere autofattura, utilizzando a tale scopo il Sistema di Interscambio.
Infine, riguardo all’esercizio della detrazione dell’IVA, l’art. 19, comma 3-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che tale diritto è ammesso per gli acquisti di beni/servizi destinati ad effettuare operazioni fuori del territorio dello Stato, a condizione che le stesse, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta.
Per gli acquisti afferenti alla realizzazione dello stand, l’istante può pertanto esercitare la detrazione della relativa IVA.