Trattamento fiscale del reddito prodotto da un Consulente non residente
Con la risposta a interpello 20 maggio 2022, n. 285, l’Agenzia Entrate si è pronunciata in tema di trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un'attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano.
L’interpello
Nel caso di specie, il Ministero istante, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha stipulato un contratto di consulenza con un professionista esterno residente nei Paesi Bassi, in base al quale il consulente si impegna a svolgere l'attività presso gli Uffici del Ministro, a fronte di un importo annuo lordo più IVA e cassa di previdenza se dovute, al lordo delle ritenute fiscali ed assicurative nelle misure di legge, con esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, da corrispondersi in ratei mensili posticipati, ed erogato al collaboratore in misura proporzionale al periodo di collaborazione effettivamente prestata.
Il consulente ha eletto quindi il proprio domicilio presso gli Uffici ministeriali avvalendosi, in relazione all'incarico conferitogli, delle strutture logistiche presenti presso i predetti Uffici.
Ciò posto, l'istante chiede:
- se debba applicare, all'atto del pagamento del corrispettivo, la ritenuta alla fonte o se sia possibile disapplicarla sussistendone le condizioni;
- se la prestazione, ai fini dell'IVA, sia rilevante o meno in Italia ed i conseguenti adempimenti ai fini di tale tributo.
La soluzione delle Entrate
Si ricorda che in relazione ai redditi di lavoro autonomo, il criterio di collegamento è individuato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del TUIR, dal luogo in cui la prestazione è esercitata; inoltre, a norma dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, non sono soggetti alla ritenuta del 30% a titolo d’imposta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per quanto concerne la normativa convenzionale, l’art. 14 del Trattato Italia-Paesi Bassi dispone la tassazione nello Stato di provenienza dei redditi di lavoro autonomo solo in presenza, in tale Stato, di una base fissa di cui il non residente dispone abitualmente e per la parte ad essa riferibile.
L’Agenzia evidenzia quindi che la sede fissa può essere costituita anche da un locale o da una stanza di proprietà di altri soggetti che, tuttavia, sia a disposizione del lavoratore autonomo per la sua attività o parte della stessa.
Il concetto di "base fissa" deve essere assimilato al concetto di "stabile organizzazione", ossia una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte la sua attività indipendente
Il riscontro di una “base fissa” in Italia, nell’ambito della struttura logistica messa a disposizione dal Ministero, secondo l’Agenzia, dipende dal potere effettivo del consulente non residente di utilizzare tale ubicazione per svolgere la sua attività professionale, nonché dalla portata della presenza del professionista in quel luogo e delle concrete attività che vi svolgerà.
Ai fini dell'applicazione dell'IVA, laddove il Ministero non risulti titolare di partita IVA, si ritiene che non risultano integrate le descritte condizioni per considerare la prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia. Il prestatore di servizi estero dovrà quindi emettere fattura con l'addebito dell'IVA secondo le regole vigenti nello Stato estero.