Divieto di cessione del credito IVA chiesto a rimborso del soggetto extra-UE
I soggetti passivi extra-UE non possono cedere il credito IVA chiesto a rimborso in Italia ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’attuale normativa ammette la cessione solo per il credito risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 278 del 19 maggio 2022, avente per oggetto il caso proposto da una società di diritto svizzero, che ha effettuato ed intende effettuare acquisti di beni e servizi, inerenti alla propria attività d’impresa, per i quali l’IVA assolta in Italia è detraibile e sarà chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, per ottimizzare la gestione della propria liquidità, l’istante desidera abbattere i tempi di attesa tra la richiesta e la monetizzazione del credito relativo all’IVA assolta in Italia e, di conseguenza, intende cedere il credito IVA chiesto a rimborso ad un soggetto terzo.
In relazione a questa operazione, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se le norme che disciplinano la cessione del credito IVA da parte dei soggetti residenti possano trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti non residenti, stabiliti in Stati non appartenenti alla UE e se, di conseguenza, trovino applicazione le procedure già individuate per la cessione dei crediti IVA da parte dei soggetti residenti.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha ricordato che i rimborsi IVA transfrontalieri sono disciplinati in modo diverso a seconda che il richiedente sia un soggetto passivo comunitario o un soggetto passivo extracomunitario.
In quest’ultimo caso, il rimborso dell’IVA assolta in Italia deve essere richiesto presentando una domanda al Centro operativo di Pescara, senza necessità di identificarsi in Italia, né di dover assolvere gli obblighi fiscali come i soggetti residenti. Tale procedura, tuttavia, oltre ad essere subordinata all’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive indicate per gli operatori comunitari nell’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, opera a condizione di reciprocità con lo Stato UE di appartenenza dell’operatore economico; è, dunque, necessario che lo Stato estero nel quale è stabilito il richiedente assicuri lo stesso trattamento agli operatori economici italiani, i quali possono ottenere il rimborso dell’IVA assolta in detto Stato, per l’acquisto di beni e/o servizi. Attualmente, le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.
Riguardo alla possibilità, per un soggetto passivo, di cedere il proprio credito IVA, la stessa s’intende ammessa in base all’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988, che dopo la modifica operata dall’art. 12-sexies del D.L. n. 34/2019 prevede che, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve ritenersi che l’Ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti un’apposita garanzia fino a quando l’accertamento sia definitivo.
Nella risposta n. 278/2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, attualmente, solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR può essere oggetto di cessione, in quanto il la normativa non contiene alcun richiamo ai rimborsi IVA eseguiti nei confronti dei soggetti non residenti nella UE e, del resto, lo stesso art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 non reca alcuna indicazione in merito alla possibilità di cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso.