Fondo di Garanzia per le PMI: imprese agricole
Come specificato nella Circolare n.3/2022 del Mediocredito Centrale, a partire dallo scorso 16 marzo è possibile presentare richieste di ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96, art.2, comma 100, lettera a), gestito dallo stesso MCC per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo, a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione - relativo all'applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo - e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014 della Commissione - che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, andando ad abrogare il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006.
Inoltre, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere presentate, a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014, a partire dalla data comunicata dal Gestore in successiva Circolare.
Il Consiglio di gestione ha deliberato altresì che, per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2022, non è dovuta la commissione una tantum prevista per l'intervento del Fondo, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Decreto-Legge n.17 del 1° marzo 2022, il c.d. "D.L. Energia" (G.U. n.50 del 1° marzo 2022). In particolare, tale commissione non è dovuta per le richieste di garanzia riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese, che risultino quale conseguenza dei maggiori prezzi dell'energia e, quindi, dei più elevati costi che ne derivino. Sono escluse dal campo di applicazione della norma le operazioni a fronte di investimento.