Adempimenti & Dichiarazioni

Dichiarazioni fiscali: nessun obbligo di firma dell'intermediario sulla copia cartacea


Un intermediario abilitato segue le seguenti procedure:

  • rilascia al cliente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione al momento dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, sottoscrivendo altresì il riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi;
  • procede alla compilazione della dichiarazione su modello conforme mediante software;
  • sottoscrive la dichiarazione esclusivamente attraverso la procedura di autenticazione del file telematico mediante apposizione della firma elettronica basata sul certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
  • trasmette la dichiarazione attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e verifica l'esito della trasmissione attraverso la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata all'Istante); 
  • entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione, condivide con il cliente la copia in formato .pdf della dichiarazione trasmessa, per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero posta ordinaria, e la copia in formato .pdf della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
  • conserva la copia della dichiarazione in formato cartaceo, completa della sottoscrizione riportata sul riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio

Viene domandato all'amministrazione finanziaria:

  1. se sussiste l'obbligo di firma da parte dello stesso intermediario sulle copie cartacee dei documenti fiscali;
  2. la corretta modalità di conservazione;
  3. se il termine previsto dall'art. 3 comma 9bis del DPR 322/98 (accertamento) è da intendersi statico.

L'Agenzia delle Entrate sui sopra citati punti si è già espressa negli anni passati tramite la pubblicazione:

  • della Risposta n°518 del 2019;
  • della Risposta n°619 del 2020 

ma con la pubblicazione della Risposta n° 217/2022 ha voluto ribadire che:

  1. non sussiste l'obbligo in capo all'intermediario di sottoscrizione delle dichiarazioni (e degli altri adempimenti fiscali) trasmesse telematicamente;
  2. la conservazione delle dichiarazioni e di tutti i documenti rilevanti ai fini tributari deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (vedi Decreto Attuativo del 17 giugno 2014 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto");
  3. Il termine in materia di accertamento fissato "il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione" non è un termine statico ma è un termine per l'accertamento che può subire modifiche per effetto di eventuali norme emanante in situazione di emergenza (vedi: normativa emergenziale Covid-19).