Agevolazioni

ACE: chiarimenti sulla disapplicazione della disciplina antielusiva


Con le risposte ad Interpello n. 250 e 257 del 10 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’agevolazione ACE, specificando quando è possibile disapplicare la disciplina antielusiva di cui all’art. 10, c.4, D.M. 3 agosto 2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE)

Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) di cui all’art. 1, D.L. 201/2011 sono state revisionate a partire dall’esercizio 2018. In particolare, è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell'ambito del gruppo (a fronte di un'unica immissione di denaro), ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia (sempre appartenenti al medesimo gruppo).

L'art. 10, c. 4, del D.M. 3 agosto 2017, prevede che la variazione in aumento sia ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.

L’Agenzia delle Entrate – citando la Circolare n. 21/E/2015 (par. 3.3) - chiarisce che in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l'istanza può trovare accoglimento se la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all'interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.

Per tale ragione, nel caso in cui un soggetto si trovi a non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo si esclude la circostanza per il quale può essersi verificato l'effetto duplicativo che la normativa intende contrastare. In questo caso dunque, è possibile la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale di cui al c.2 dell'art.10 del Nuovo decreto ACE.