Fisco

Rimborso IVA: quando è precluso al soggetto extra-UE


La nomina del rappresentante fiscale non preclude al soggetto extra-UE di chiedere il rimborso “diretto” dell’IVA. Il rimborso è, tuttavia, precluso se l’imposta che s’intende chiedere in restituzione è quella assolta in dogana per le importazioni di beni, le cui bollette doganali sono intestate al rappresentante fiscale del soggetto extra-UE.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 248 del 9 maggio 2022, avente per oggetto il rimborso dell’IVA chiesto da un soggetto passivo stabilito in uno Stato extra-UE.

In via preliminare, alla luce dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato che, per i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato può essere chiesto al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies dello stesso D.P.R. n. 633/1972;
  • inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
  • detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972;
  • reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo, laddove, attualmente, la condizione di reciprocità sussiste unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

Anche ai rimborsi ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 possono applicarsi i principi enunciati, con riguardo ai rimborsi di cui all’art. 38-bis2, con la risposta n. 359/E/2021, secondo cui, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina del rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del “portale elettronico”, purché ne ricorrano le condizioni.

Con il citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del rimborso, è necessario che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico” siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Nel caso oggetto della risposta n. 248/E/2022, ciò significa che la presenza di un rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 non impedisce, di per sé, l’accesso alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Ad inibire l’utilizzo della predetta procedura è, invece, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture d’acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana del soggetto non residente.

In sostanza, la circolare n. 40/2021 – con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che, ancorché non stabilito nella UE, l’importatore deve comunque essere identificato ai fini doganali attraverso l’attribuzione di un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciata a seguito di identificazione diretta o di nomina di un rappresentante fiscale – ha l’effetto di impedire l’applicazione della procedura di rimborso dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le bollette doganali di importazione devono essere intestate al rappresentante fiscale.