Agevolazioni

Credito d'imposta pubblicità. Dal 2023 niente bonus per investimenti su radio e tv


Torna al 75% degli investimenti incrementali, come era in principio e non più al 50% del valore complessivo delle spese ammissibili, il credito d’imposta per investimenti in pubblicità.

Non solo. Viene di fatto limitato anche il tipo di investimento per cui la misura è concessa.

Dal prossimo anno, infatti, il tax credit per investimenti pubblicitari varrà solo per le spese sostenute per la pubblicità su quotidiani e periodici anche online, vengono, quindi, eliminati dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive.

E’ questo quanto previsto dall’articolo 25 bis del Decreto Energia (Decreto legge n. 50/2022) che ha corretto ancora una volta il bonus pubblicità per il 2023.


Cosa prevede la norma?

Il “decreto Energia” ha, infatti, modificato il comma 1-bis del D.L. n. 50/2017, norma che ha istituito la misura agevolativa del credito d’imposta per investimenti incrementali in pubblicità e vi ha aggiunto un nuovo comma, l’1-quinquies, in base al quale, dal 2023:

  • si potrà fruire del credito d’imposta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche digitale, lasciando fuori dal campo di applicazione del beneficio, la pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali;
  • la misura dell’agevolazione tornerà al 75% del valore incrementale degli investimenti. Viene depennata, pertanto, la regola eccezionale prevista dal “decreto Cura Italia” (articolo 98, comma 1, Dl 18/2020), che, al fine di contrastare la presumibile diminuzione degli investimenti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, aveva  fissato, per il 2022, il credito d’imposta al 50% del valore complessivo degli investimenti, introducendo una disciplina temporanea, poi maggiormente rafforzata dal “decreto Rilancio (articolo 186, D.L. n. 34/2020) e dal “decreto Agosto” (articolo 96, comma 1, D.L. n. 104/2020); tale regola eccezionale è stata confermata per il 2021 e 2022 con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, legge 178/2020) e il successivo “decreto Sostegni-bis” (articolo 67, comma 10, Dl 73/2021). Secondo le nuove regole, invece, a partire dal 2023, non potranno fruire del tax credit pubblicità coloro che effettuano investimenti più bassi dell’anno precedente, chi nell’anno precedente non ha effettuato alcun investimento in pubblicità e coloro che hanno intrapreso l’attività durante l’annualità in corso;
  • il limite massimo di spesa viene fissato a 30 milioni di euro all’anno (con ripartizione percentuale tra tutti coloro che hanno accesso al bonus, nel caso in cui l’importo complessivo dei crediti richiesti in base alle domande presentate, supera le risorse disponibili).

La disposizione di cui al decreto energia, evoca il DPCM n. 90/2018 con cui è stato definito il profilo attuativo della misura, pertanto la comunicazione per accedere al credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari pianificati per il 2023, dovrà essere presentata dal 1° al 31 marzo 2023, con successiva trasmissione [tra il 1° e il 31 gennaio 2024], della dichiarazione sostitutiva con cui il beneficiario dovrà dimostrare che gli investimenti riportati nella comunicazione precedente per accedere al beneficio, sono stati effettivamente sostenuti nell’anno agevolato e che gli stessi rispettano quanto richiesto dalla disciplina normativa.

Si rammenta che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, come anche la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati vanno presentate al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e la dichiarazione possono essere presentate direttamente dal soggetto che intende accedere al beneficio o con l’ausilio di intermediari abilitati.