Agevolazioni

Bonus edilizi: compenso per l'apposizione del visto di conformità con sconto in fattura


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243 del 4.5.2022 forniste chiarimenti in relazione al quesito posto da un professionista chiamato all’apposizione del visto di conformità, il quale chiede quale sia la corretta procedura da seguire per il riaddebito degli oneri finanziari al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale.

Intanto l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

- il comma 15 dell’articolo 119 DL 34/2020 stabilisce che «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11»;

- come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato;

- per effetto del comma 1-ter dell'articolo 121 DL 34/2020, gli adempimenti già previsti ai fini del Superbonus devono essere posti in essere anche ai fini dell'esercizio delle opzioni riferite alle detrazioni diverse dal citato Superbonus.

La spesa per l'apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di "sconto in fattura": a seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 d. lgs. 241/1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

L’Agenzia delle Entrate, concordando con la soluzione proposta dall’Istante, conferma quanto segue:

- l'onorario fatturato concorre (anche per la parte oggetto di sconto) alla formazione del reddito nell'anno nel quale viene emessa la fattura con l'indicazione dello "sconto in fattura";

- le somme oggetto dello sconto in fattura costituiscono una quota parte dell'onorario pattuito per la prestazione professionale e non costituiscono una prestazione accessoria allo stesso. Pertanto, l'intero imponibile deve essere assoggettato ad Iva ad aliquota ordinaria escludendo che possa trattarsi di un'operazione finanziaria esente ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n.633 del 1972;

- qualora il cliente riconosca esplicitamente un onorario a seguito del riaddebito dell'onere finanziario (corrispettivo per "l'attualizzazione del credito ricevuto"), tale onorario è assoggettando ad IVA, con aliquota ordinaria, in quanto tali somme costituiscono compensi professionali a tutti gli effetti e pertanto concorrono alla formazione del reddito professionale ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.