Adempimenti & Dichiarazioni

ISA sul 2021: il beneficio premiale è la media semplice tra 2020 e 2021


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 143350/2022 recante le disposizioni in merito all' individuazione dei livelli di affidabilità fiscali relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Gli ISA sono stati introdotti tre anni fa con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 9bis del Dl 50/2017 ed hanno sostituito gli studi di settore ed i parametri.

Relativamente all'anno d'imposta 2021:

  • è stato dapprima pubblicato in data 31 gennaio 2022 il provvedimento di "individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022";
  • a seguire in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il provvedimento recante le disposizioni relative alle specifiche tecniche ed ai controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • in data 21 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto MEF che ha approvato gli ISA relativi all'anno 2021 (settori: manufatturiero, servizi, commercio, attività professionali);
  • in data 21 aprile 2022 è stato pubblicato il provvedimento legato all'approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

Infine, il Provvedimento del 27 aprile determina il regime dei benefici premiali; con il Provvedimento vengono confermate le stesse regole valide per l'anno precedente.

Benefici premiali

I benefici sono i seguenti:

  • a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (accesso con punteggio almeno pari a 8);
  • b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (accesso con punteggio almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato come la media semplice tra il valore 2020 e 2021);
  • c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (accesso con punteggio almeno pari a 9);
  • d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (accesso con punteggio almeno pari a 8,5 su 2021 o 9 calcolato sulla media semplice 2020 e 2021);
  • e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (accesso con punteggio almeno pari a 8);
  • f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (accesso con punteggio almeno pari a 9 sia su solo 2021 che calcolato come media semplice tra 2020 e 2021).

La novità di quest'anno si rileva dal fatto che alcuni benefici premiali vengono riconosciuti ai soggetti molto affidabili mediante calcolo della media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.