Codice Crisi d’impresa: rinviata al 15 luglio 2022 la data di entrata in vigore
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cosiddetto “Decreto PNRR Due” che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile, slitta ancora una volta la data di entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa (D. Lgs. n. 14 del 2019).
In base a quanto previsto dall’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come già modificato dal Decreto legge del 24/08/2021 n. 118 [articolo 1], le nuove norme in materia di crisi d’impresa e insolvenza, infatti, sarebbero dovute diventare pienamente operative [salvo alcune disposizioni], il prossimo 16 maggio 2022, tuttavia, l’articolo 42 del nuovo decreto legge n. 36/2022 appena pubblicato in Gazzetta, sposta in avanti ed esattamente al 15 luglio 2022, la data di entrata in vigore del Codice.
Si tratta di un differimento che comunque rispetta la data di scadenza ultima per recepire la direttiva cosiddetta “Insolvency” (Direttiva 2019/1023), fissata per il 17 luglio 2022, pena l’apertura di un procedimento europeo di infrazione a carico dell’Italia.
Ma c’è di più. L’articolo 42 del nuovo decreto legge n. 36/2022, entrato in vigore il 1° maggio 2022, abroga anche il comma 1-bis del Decreto n. 14/2019.
Secondo tale comma, il titolo II della Parte prima del Codice della crisi d’impresa, che reca la nuova disciplina sulle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2023.
Ma a cosa si devono l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 389 e lo spostamento in avanti dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di crisi d’impresa?
La proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, ma anche l’abrogazione del comma 1-bis, si giustificano con il fatto che a breve dovrà essere approvato un decreto che interverrà a modifica proprio del titolo secondo del Decreto legislativo n. 14/2019.
Con tale ritocco, verrà infatti definitivamente recepita la direttiva n. 1023 del 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, per quanto specificamente attiene alla composizione volontaria negoziata mediante la piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto, introdotta dalla legge n. 147/2021, che ha convertito il D.L. n. 118/2021.
Ecco perché con l’articolo 42 del decreto legge n. 36, ultimamente entrato in vigore, viene abrogata la parte dell’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa, precisamente il comma 1-bis che faceva entrare in vigore il titolo II del Decreto nel dicembre del 2023.
Con tutta probabilità, a metà luglio, dunque, il Codice della crisi d’impresa entrerà definitivamente in vigore anche per la parte riferita alla composizione negoziale della crisi come descritta dalla legge n. 147, che sarà integrata nel Codice della Crisi d’impresa diventando, a tutti gli effetti, un meccanismo di intervento rapido cui fare ricorso in una situazione di crisi aziendale per scongiurare il dissesto.