Prodotti di investimento assicurativo: esclusi dal beneficio ACE
Le polizze assicurative che sono comprese tra le fattispecie che rientrano nella definizione di «prodotto di investimento assicurativo» sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali investimenti passivi (seppur indiretti) in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni che la ratio della norma agevolativa ACE non intende premiare.
E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 232 del 28 aprile 2022.
In particolare, il comma 6-bis introdotto nell'art. 1 del D.L.201/ 2011 dalla Legge di bilancio 2017 (L.232/2016,art.1,c.550,lett.d), ha disposto che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La norma citata sottrae al beneficio dell'ACE quegli investimenti non consistenti in un reale incremento del capitale nuovo dell'impresa poiché si sostanziano in operazioni di natura finanziaria poste in essere da soggetti che non svolgono attività finanziaria.
Per l’individuazione dei “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" il nuovo decreto ACE e la relazione illustrativa pongono un rinvio alla nozione contenuta nell’art. 1, c. 1-bis, del TUF (D.Lgs.58/1998).
Tuttavia, il rinvio in oggetto non sembra esaustivo per individuare le specifiche fattispecie non contemplate dal legislatore nell’applicazione dell’agevolazione ACE ed occorre integrarlo con le disposizioni dell’art.1,c.1, lett.w-bis.3) del TUF.
Le lett. w-bis.3) sopra citata definisce un «prodotto di investimento assicurativo» ai sensi del "Regolamento PRIIPS", come un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Oltre alla definizione vengono poi elencate delle specifiche ipotesi che non rientrano nella definizione di prodotto di investimento assicurativo.
Si tratta dei prodotti assicurativi non vita nonché dei contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità. In tali ipotesi, è evidente che non si è in presenza di un investimento passivo rilevante ai fini dell’esclusione dal beneficio ACE.
Diversamente, le fattispecie che rientrano nella definizione di «prodotto di investimento assicurativo» sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali investimenti passivi (seppur indiretti) in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni che la ratio della norma agevolativa ACE non contempla come agevolabili.
Dunque, le polizze assicurative che per i requisiti sopra menzionati rientrano nella definizione di “prodotto di investimento assicurativo” sono da considerarsi ricomprese nella nozione di titoli e valori mobiliari non partecipativi, da sterilizzare ai sensi dell’art.5, c.3 del DM ACE 3 agosto 2017.