ACE e disapplicazione norma antielusiva: l'ADE deve valutare ogni singolo caso
Il caso esaminato dall'amministrazione finanziaria è il seguente:
Un istituto finanziario ha quantificato un incremento di capitale proprio ai fini dell'ACE al termine dell'esercizio 2018 determinato da sia da utili che da conferimenti in denaro. Nel 2018, inoltre, è stato registrato un incremento del valore dei crediti nei confronti di diverse società del Gruppo di cui fa parte l'istituto che ha presentato l'interpello.
Sempre nel 2018, rispetto all'anno 2010, è stato anche registrato l'acquisto di partecipazioni in società del Gruppo; pertanto "l'istante, considerato che l'art. 10, comma 3, lett. a) e c), Decreto ACE 3 agosto 2017, stabilisce che sono computati in diminuzione della variazione in aumento del capitale proprio i corrispettivi per l'acquisizione/incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti del gruppo (lett. a) e l'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo, rispetto a quelli "risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" (lett. c), intende fornire la prova che i corrispettivi/incrementi dalla stessa registrati a tale titolo nel periodo di osservazione non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio ACE a livello di Gruppo, con la conseguenza che gli stessi non debbono essere computati in diminuzione della base ACE della Banca per l'anno d'imposta 2018. Al riguardo, l'istante chiarisce che le società finanziate, direttamente o indirettamente, dalla Banca non hanno posto in essere conferimenti a beneficio di altre società del gruppo".
Alla luce di ciò, l'istituto finanziario istante ha chiesto conferma all'Agenzia delle Entrate sulla piena spettanza della deduzione ACE senza la necessità di procedere con la sterilizzazione dei corrispettivi erogati per l'acquisto di partecipazioni e dei finanziamenti concessi a società del Gruppo.
Per rispondere al quesito la norma di riferimento è il Decreto MEF del 3 agosto 2017 che ha revisionato la disciplina in materia di ACE di cui art. 1 Dl 201/2011, con applicazione delle nuove disposizioni a partire dal bilancio 2018 ed evitare di incorrere nel fenomeno della duplicazione del beneficio.
L'istituto finanziario ha prodotto tutta la documentazione precisando che nel periodo di riferimento per il calcolo dell'ACE di non aver ricevuto finanziamenti da soggetti del Gruppo. Tuttavia, con la pubblicazione della Risposta n° 209, l'amministrazione finanziaria ha disposto la disapplicazione per l'anno 2018 di quanto disposto in materia antielusiva dall'art. 10, comma 3 lettera a (la variazione in aumento che residua non ha altresi' effetto fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in societa' controllate gia' appartenenti ai soggetti del gruppo) relativamente all'ammontare dei corrispettivi pagati per l'acquisto di partecipazioni infragruppo e dell'ammontare dei finanziamenti erogati con la sola sterilizzazione della cifra pari ai conferimenti ed ai corrispettivi ricevuti.