Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa
La Circolare n. 31/E del 24 settembre dell'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di correzione degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza.
Nello specifico vengono forniti chiarimenti interpretativi sul trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, da applicare, nell’ipotesi in cui, nel rispetto dell’indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori di imputazione dei componenti di reddito.
Da un punto di vista contabile, infatti, sia i principi nazionali sia i principi IAS/IFRS consentono di rimediare alla mancata imputazione di costi e ricavi contabilizzandoli nel conto economico o nello stato patrimoniale (per i soggetti IAS/IFRSadopter) dell’anno di rilevazione dello sbaglio commesso.
Dichiarazione integrativa a favore: la deduzione dei costi non contabilizzati
Articolo 2, comma 8bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322
Il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo d’imposta successivo ha corretto l’errore contabile - in bilancio - può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione (solo dopo aver sterilizzato la correzione ai fini fiscali).
Se, invece, l’annualità oggetto di errore non è più correggibile, il contribuente dovrà “ricostruire” in via autonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile.
Possono essere corretti soltanto gli errori riferibili a periodi d’imposta ancora oggetto di attività di accertamento al momento della resentazione della dichiarazione integrativa.
Dichiarazione integrativa a sfavore: la tassazione dei ricavi non contabilizzati
Articolo 2, comma 8, DPR 22 luglio 1998, n. 322
Nel caso in cui il contribuente rilevi in bilancio la correzione di errori relativi all’applicazione del principio di competenza per la determinazione del reddito d’impresa dalle cui sviste derivi l’omessa imputazione di elementi positivi - quindi di ricavi tassabili - la chance da percorrere per rimediare all’errore è rappresentata dalla dichiarazione integrativa a sfavore, da presentare entro i termini per l’accertamento.
→ In pratica, il contribuente deve versare quanto dovuto avvalendosi di sanzioni ridotte, secondo le misure e le modalità previste per il ravvedimento operoso. A patto che la violazione in oggetto non sia stata già constatata e non siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività che rientrino nell’ambito dell’accertamento.
Fatto ciò, si potrà elidere ai fini fiscali, il componente positivo rilevato in bilancio per correggere l’errore contabile in un anno diverso da quello di corretta competenza.
Mancata contabilizzazione di componenti positivi e negativi
Un’ulteriore ipotesi trattata dal documento di prassi riguarda il caso in cui, per più errori, non sono stati contabilizzati nel corretto esercizio di competenza sia componenti negativi sia componenti positivi. In tal caso occorre, in primo luogo, verificare se il risultato sia - o meno - complessivamente a favore del contribuente e, successivamente, procedere alla deduzione - o alla tassazione - secondo le modalità già descritte per il recupero dei costi e per la tassazione dei ricavi, infatti:
- se i costi sono maggiori dei ricavi occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore - o riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione - e, nell’ordine, le dichiarazioni presentate per le annualità successive, fino a quella precedente alla prima emendabile, per la quale il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
- se i ricavi sono maggiori dei costi la correzione fiscale dell’errore avviene presentando delle dichiarazioni integrative a sfavore.