Società estinta: non si applicano le ritenute fiscali sull’erogazione di un trattamento di fine mandato
Con la Risposta ad Interpello n. 204 del 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le modalità di tassazione del trattamento di fine mandato che viene corrisposto ad amministratori o collaboratori a seguito dell’estinzione della società e dunque della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.
Nel caso di specie, è stato erogato il trattamento di fine mandato - per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta - ad un Socio Procuratore. Alla data di erogazione delle somme, la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta.
Il trattamento di fine mandato è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.
Ai fini fiscali, tale trattamento è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c-bis), del TUIR (dPR 917/1986) il quale prevede che «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita».
Come precisato in un altro documento di prassi (Risoluzione 124/E/2017), l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori - incluso il trattamento di fine mandato - è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci.
Pertanto, ai fini della fruizione del regime di tassazione separata di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Per i chiarimenti relativi al requisito della "data certa", l’Amministrazione finanziaria rimanda al consulto della Circolare 10/E/2007 con la quale sono stati individuati, a titolo esemplificativo, degli eventi che possono conferire data certa a un determinato atto.
Nel caso in esame, poiché alla data di erogazione delle somme la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese - estinta - le predette somme non possono essere assoggettate a ritenuta.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che, relativamente alla modalità di tassazione, le somme oggetto di erogazione da parte della compagnia di assicurazione, al netto dei redditi di capitale di cui dell'art. 44 c. 1, lett. g-quater), del TUIR assoggettati dalla stessa compagnia all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26 ter, c.1, del dPR 600/1973, dovranno essere indicate dal Socio/Procuratore nella propria dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui dette somme rispettino le condizioni previste dall'art.17, c. 1, lett. c), del TUIR, le stesse dovranno essere indicate nel quadro RM, sezione “Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto” e il contribuente dovrà provvedere al versamento in acconto del 20 per cento.
Qualora, invece, non ricorrano i predetti requisiti, dette somme devono essere indicate nel quadro relativo ai “redditi di lavoro dipendente e assimilati” o in quello relativo ai “redditi di lavoro autonomo” e concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente (tassazione ordinaria per scaglioni di reddito).