Determinazione base ACE: rileva il conferimento in denaro di un socio che successivamente cede la partecipazione
Con la Risposta ad Interpello n. 200 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base ACE.
In particolare, una società ha erogato un finanziamento infruttifero ad alla società partecipata e successivamente, in funzione delle necessità di ricapitalizzazione della partecipata stessa, ha rinunciato formalmente e irrevocabilmente al rimborso di tali finanziamenti, mediante conversione di tali somme in versamenti in conto capitale. Gli importi oggetto di rinuncia risultano definitivamente acquisiti ed iscritti al patrimonio netto a titolo di riserva per versamenti in conto capitale e, alcuni mesi dopo, la società ha ceduto il 100 per cento delle quote detenute nella società partecipata ad una società terza.
Il chiarimento viene richiesto dalla società partecipata che aveva ricevuto il finanziamento, che nello specifico si domanda se la predetta rinuncia costituisca un incremento di patrimonio netto da conteggiarsi al fine di fruire dell'agevolazione di cui all'art.19, commi da 2 a 7 del D.L.73/2021 (c.d. "Super ACE").
Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio, l'art. 5 del Decreto ACE dispone che rilevano come elementi positivi i «conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società». Il comma 5 dello stesso articolo prevede che «gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia».
In relazione alle rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società, viene specificato che hanno natura di conferimento in denaro esclusivamente le rinunce ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
L’Amministrazione finanziaria ha specificato inoltre che - ai fini ACE - la rinuncia a crediti finanziari operata dal socio nel mese di aprile 2021 seguita poi dalla cessione totalitaria delle partecipazioni detenute e dunque dalla perdita di qualifica di socio nel mese di giugno 2021 viene in ogni caso considerata una variazione in aumento del capitale proprio di cui all'art. 5, c. 2, lett. a), poiché in tale momento l'operazione è posta in essere da un soggetto che possiede la qualifica di socio.
Dunque, non determina effetti su tale incremento la circostanza per cui a distanza di pochi mesi il socio “perda” la qualifica di socio, in quanto a seguito della rinuncia le somme devono considerarsi acquisite a titolo definitivo nel patrimonio dell'istante in qualità di società "capitalizzata ".
Viene poi specificato che, alla variazione in aumento del capitale proprio derivante dalla rinuncia al credito da finanziamento oggetto di interpello, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, c. 2, del Decreto sostegni-bis (D.L. 73/2021), in quanto l'operazione è stata posta in essere dal socio «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020» e dunque si applica il maggior rendimento nozionale stabilito con la c.d. Super ACE o ACE Innovativa.