Fisco

Agenzie di viaggio: regime speciale IVA esteso alle vendite a qualsiasi cliente


La Commissione europea ha proposto una serie di ricorsi per inadempimento nei confronti di otto Stati membri per inosservanza degli obblighi loro imposti dalla direttiva che disciplina il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. I ricorsi riguardano il regime speciale delle agenzie di viaggio. Con sentenza n. 189/11 la Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che il regime speciale delle agenzie di viaggio sia applicabile soltanto in caso di vendita di viaggi ai viaggiatori addebitando a questi Stati membri - Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca - di avere autorizzato l’applicazione di tale regime in caso di vendita di viaggi a qualsiasi tipologia di clienti.

La Corte ritiene che l’approccio che consiste nell’applicare il regime speciale a qualsiasi tipologia di clienti sia quello maggiormente in grado di raggiungere gli obiettivi del regime. Infatti, esso consente alle agenzie di viaggio di beneficiare delle norme semplificate indipendentemente dalla tipologia di clienti ai quali forniscono le prestazioni, favorendo al contempo una ripartizione equilibrata delle entrate tra gli Stati membri.
Inoltre, la Corte ha già interpretato il termine «viaggiatore» attribuendogli un senso più ampio di quello di consumatore finale.

Spagna: ulteriori chiarimenti 

Per quanto riguarda la Spagna, tre sono le considerazioni avanzate dalla Commissione:

  1. La Corte respinge il ricorso della Commissione, nella parte in cui addebita a tale Stato, così come agli altri sette Stati membri, di aver autorizzato l’applicazione del regime speciale in caso di vendita di viaggi a qualsiasi tipologia di clienti.
  2. La Commissione sostiene che la normativa spagnola è contraria al diritto dell’Unione, nella parte in cui esclude dal regime speciale le vendite di viaggi organizzati da tour operator ma effettuate da agenzie dettaglianti. 
    La Corte ritiene che tale censura sia fondata, poiché una simile esclusione dall’ambito di applicazione di tale regime speciale non è affatto prevista dalla direttiva.
  3. La Commissione deduce che, contrariamente al diritto dell’Unione, la normativa spagnola consente all’agenzia di viaggio, previa consultazione con il cliente, di indicare in fattura, alla voce «importo IVA incluso nel prezzo», una percentuale definita del prezzo IVA inclusa, che è ritenuta a carico del cliente e che quest’ultimo è legittimato a detrarre.

Diritto alla detrazione IVA

La Corte rileva che una tale detrazione non è affatto prevista dal regime speciale delle agenzie di viaggio. Il principio del diritto a detrazione dell’IVA riguarda l’imposta che ha gravato a monte sui beni o servizi impiegati dal soggetto passivo per le necessità delle sue operazioni soggette ad imposta.

Per garantire la neutralità dell’IVA, l’importo dell’imposta detratta deve corrispondere esattamente all’importo dell’imposta dovuta o assolta a monte.

Pertanto, considerando che la normativa spagnola riguarda non già l’importo esatto dell’IVA che ha gravato i servizi ottenuti dal soggetto passivo, bensì un importo stimato sulla base dell’importo globale da esso pagato, la Corte dichiara che tale normativa non è compatibile con il metodo di calcolo dell’IVA né con le norme sul diritto a detrazione previste dalla direttiva. Ne risulta che l’indicazione, in fattura, di un importo corrispondente ad una percentuale del prezzo totale fatturato non corrisponde alle norme relative al contenuto delle fatture di cui alla direttiva.