Regime impatriati: quali le condizioni per la proroga?
Un cittadino britannico ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia nel 2026 e "per gli anni di imposta dal 2016 al 2020 si è qualificato residente fiscalmente in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, dichiarando i redditi ovunque prodotti ed usufruendo del regime di tassazione agevolata previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".
L'istante, inoltre, dichiara di:
- di aver acquistato un'unità immobiliare residenziale;
- di aver avviato le pratiche ed ottenuto la cittadinanza italiana;
- di voler continuare a mantenere la propria residenza fiscale in Italia
L'Istante dichiara, altresì, di aver esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019 entro i termini previsti (agosto 2021) per i contribuenti per i quali il primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 si è concluso il 31 dicembre 2020; l'istante ha pagato in data 25 agosto 2021 un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia ed oggetto dell'agevolazione nel periodo d'imposta 2020 (anno d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione).
Alla luce di quanto sopra indicato, l'istante ha domandato all'amministrazione finanziaria se fosse possibile esercitare l'opzione prevista dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al fine di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per ulteriori cinque periodi d'imposta, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche alla luce del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 60353 del 3 marzo 2021, tenuto conto che lui prima era cittadino britannico. Inoltre, l'opzione può essere esercitata dai soggetti che acquisiscono la cittadinanza italiana dopo il termine di scadenza per il versamento degli importi per l'esercizio dell'opzione in argomento?
Con la pubblicazione della Risposta n° 172, l'Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole: l'istante potrà applicare il regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati per il periodo 2021 - 2025. Per quale motivo? L'amministrazione finanziaria ha stabilito che "la condizione dell'Istante di essere cittadino britannico alla data del 1° gennaio 2021 - data da cui l'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020, che ha inserito il comma 2-bis all'articolo 5 del decreto legge n.34 del 2019, ha introdotto la possibilità di estendere per ulteriori cinque periodi d'imposta la fruizione dell'agevolazione per lavoratori impatriati - conduce a ritenere che trovi applicazione il principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 dell'Accordo Brexit. In particolare, si ritiene che, nel caso di specie, sulla base dell'articolo 24 del citato Accordo che, facendo esplicito richiamo al Regolamento UE n. 492/2011, garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere "degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali", possa essere riconosciuta l'estensione dell'agevolazione per lavoratori impatriati. Pertanto, l'avere esercitato l'opzione mediante il versamento di cui all'articolo 5,comma 2-bis, lettera a), del decreto Crescita (nel presupposto che risultino ris ettati i requisiti dichiarati e non oggetto di esame in questa sede), secondo le modalità e nei termini indicati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, consente all'Istante di fruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 per l'ulteriore quinquennio 2021- 2025".