Fisco

Demansionamento e perdita di chance lavorative: imponibilità delle somme di risarcimento


Con la Risposta a interpello 8 aprile 2022, n. 185, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sull’imponibilità delle somme per perdita di chance lavorative.

 

L’interpello

Il caso esaminato riguarda una società che ha corrisposto una somma, a titolo di risarcimento per demansionamento ed accessori, a favore di un ex dipendente a seguito di sentenza del Tribunale del Lavoro.

Sull'importo liquidato, la società ha operato la ritenuta alla fonte (art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), provvedendo a versarla entro il 16 del mese successivo all'erogazione delle somme e al rilascio della CU 2021.

Successivamente, il dipendente ha notificato alla datrice atto di precetto affinché gli venisse corrisposta la differenza tra quanto liquidato con sentenza e quanto effettivamente ricevuto, contestando l'applicazione delle ritenute alla fonte in quanto non sarebbero assoggettabili a tassazione.

Ciò posto, la società chiede se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale ed impropriamente assoggettato a ritenuta, o diversamente sia volto a reintegrare il c.d. lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta.

Soluzione delle Entrate

Si premette che in base all'art. 6, comma 2, TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Con risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate conferma il principio per cui le somme corrisposte a titolo di risarcimento della perdita di chance lavorative sono qualificabili come risarcimento da danno emergente e, in quanto tali, non sono fiscalmente rilevanti.

Richiamati i precedenti giurisprudenziali e di prassi in materia, l’Agenzia si sofferma altresì sulla circostanza che tali somme possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (Cass. n. 11322/2003; n. 15522/2006; n. 12243/2007).

Nel caso trattato, dalla sentenza di condanna al pagamento delle somme al lavoratore emergeva che le mansioni svolte da quest’ultimo erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti con conseguente lesione della capacità professionale del lavoratore.

Risultando quindi adempiuto l’onere di allegazione circa il danno alla professionalità, le somme corrisposte, qualificabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, secondo l’Agenzia, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.

Tali ritenute possono essere recuperate presentando la dichiarazione integrativa del modello 770. A tal fine, nel frontespizio del modello integrativo va inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST occorre indicare il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna “Ritenute operate” l’importo “0”.

Nel quadro SX può, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 “Versamenti in eccesso” e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.