Fisco

Integrazione borse di studio "erasmus+, regime fiscale applicabile


Con la Risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 171, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di un caso riguardante somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio nel progetto "Erasmus+, affermando che dette somme non beneficiano dell'applicazione dell'esenzione IRPEF.

 

L’interpello

In particolare, nel caso di specie, l’Università intende cofinanziare borse di studio comunitarie con fondi propri ed erogare borse integrative al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori e di evitare disparità di trattamento tra gli studenti sull’importo della borsa finanziata.

Il programma comunitario “Erasmus+”, disciplinato dal Regolamento Ue 1288/2013, prevede infatti l’erogazione di somme agli studenti al fine di sostenere la mobilità internazionale: le borse di studio corrisposte nell’ambito di tale programma beneficiano dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 50, della legge n. 208/2015.

L'istante chiede quindi se le somme corrisposte dall'Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio "Erasmus+" in quanto accessorie, possano essere assoggettate allo stesso regime agevolato previsto nel programma "Socrates" (art. 6, comma 13, legge n. 488/1999), a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro.

Soluzione delle Entrate

Rispondendo all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate considera le somme in questione rilevanti sia ai fini IRPEF sia ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogante.

Non risulta infatti applicabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la previsione normativa di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 488/1999, applicabile solo per il precedente programma comunitario, denominato “Socrates”. Secondo tale disciplina sono da considerare esenti dalla base imponibile IRPEF, oltre alle somme erogate nell’ambito del programma comunitario, anche quelle corrisposte a titolo aggiuntivo dall’Università se di importo complessivo annuo non superiore a 7.746,85 euro. Tali somme beneficiavano altresì dell’esenzione dall’IRAP, ex art. 16, comma 1, stessa legge n. 388.

Dette disposizioni, tuttavia, hanno un ambito applicativo delimitato, sottolinea l’Agenzia, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva (come chiarito dalla Risoluzione n. 109/E/2009; in giurisprudenza, cfr. per tutte Cass., Sez. Un., n. 11373/2015), e le borse di studio “Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma “Socrates”.

Pertanto, le somme erogate agli studenti dall’Università con fondi propri e a integrazione della borsa di studio “Erasmus+“ sono da considerare imponibili IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, secondo cui le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

Le stesse somme rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario (art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997).