Adempimenti & Dichiarazioni

Tax credit sistemi di filtraggio acqua potabile: codici tributo per la compensazione


Con la Risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, commi da 1087 a 1089, della L.178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

  •  “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati definiti dal Provvedimento ADE n. 153000 del 16 giugno 2021. Si riportano di seguito le specifiche:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;

b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1088 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;

d) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;

e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

 

Si ricorda che ...

L’art.1, commi da 1087 a 1089, della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.