Rientro dei cervelli, istruzioni sul versamento per la proroga delle agevolazioni fiscali
Con provvedimento 31 marzo 2022, n. 102028, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio della facoltà, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, in presenza di specifiche condizioni, legate al numero di figli minorenni o all’acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
Inoltre, con Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, l’Agenzia fornisce una trattazione sistematica delle novità normative in materia di imposte dirette contenute nella legge di Bilancio 2022, ivi compresi chiarimenti in ordine all’estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”.
Il provvedimento n. 102028/2022
In base al provvedimento n. 102028/2022 in esame, i docenti e i ricercatori italiani iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di cui all’art. 5, comma 5-ter, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come integrato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
In particolare, il nuovo comma 5-ter dispone che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010), possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto art. 44, previo versamento del:
– 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
– 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
In sostanza, la disposizione in esame introduce anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019, al pari di quanto già previsto, per i lavoratori impatriati, dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
Per i lavoratori dipendenti l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro.
Per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.