Sospensione ammortamenti: facoltà estesa anche all’esercizio 2022
Torna a far parlare di sé la sospensione degli ammortamenti: il legislatore – ancora una volta – ha introdotto modifiche su questa tematica, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 73 del 28 marzo 2022) della Legge 25/2022 che converte in legge con modificazioni il Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter). In particolare, è stata estesa la facoltà di sospendere gli amortamenti anche per l’esercizio 2022.
In origine, la sospensione negli ammortamenti è stata introdotta con il D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, con l’obiettivo di contenere gli effetti causati dall’emergenza sanitaria. L’agevolazione consisteva nella possibilità, per i soggetti OIC adopter, di sospendere gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni materiali che di quelle immateriali dell’esercizio 2020.
Con il perdurare dell’emergenza sanitaria e con il verificarsi di ulteriori eventi inaspettati nel contesto internazionale, si sono accentuate le difficoltà economiche per le imprese che tentano di “sopravvivere” da più di due anni ormai. Per questo motivo, l’agevolazione in oggetto non è stata del tutto archiviata dal legislatore che dapprima – causando non pochi dubbi interpretativi – ha prorogato la stessa anche per i bilanci 2021 con il Decreto Milleproroghe e da ultimo, con la conversione in legge del Sostegni-ter, ha prorogato tale sospensione anche per i bilanci 2022.
Le regole per la sospensione degli ammortamenti sono sempre le medesime previste dal Decreto Agosto che ha di fatto introdotto una facoltà in deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del Codice Civile, riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
In particolare, comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. Agosto ha previsto congiuntamente:
- la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali che mantengono il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato; e
- che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e, che con il medesimo criterio, avvenga il differimento delle quote successive prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario.
Tale deroga può essere applicata indistintamente a:
- a singoli elementi di immobilizzazioni materiali o immateriali
- a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali
- all’intera voce di bilancio
Come per gli esercizi precedenti, le imprese che si avvalgono della facoltà di sospensione degli ammortamenti devono adeguatamente indicare in Nota integrativa le motivazioni alla base della scelta di adottare tale facoltà nonché gli effetti economici e patrimoniali che ne conseguono e rideterminare il piano di ammortamento tenendo conto dello slittamento.