Esonerati dai contributi tour operator e agenzie di viaggio
La Legge di conversione n.25/2022 del Decreto Sostegni ter [Decreto legge n. 4/2022] pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, ha introdotto diverse novità connesse al mondo del lavoro, tra queste alcune riguardano il settore turistico con particolare riferimento alle imprese operanti come agenzie di viaggio e tour operator.
Con l’inserimento nell’articolo 4 del Decreto Sostegni ter dei commi da 2-ter a 2- septies, la legge di conversione n. 25/2022, stabilisce, infatti, che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, fino ad un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il suddetto esonero contributivo è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta; è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.
La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l’ efficacia della misura è soggetta al vaglio della Commissione Europea, della quale occorre attendere la relativa autorizzazione.