Rapporto di lavoro

Preavviso: edilizia cooperativa ed edilizia industria


L’accordo 3 marzo 2022, che si applica ai lavoratori del settore edile cooperativa e del settore edile industria, prevede per il mese di marzo la nuova normativa per gli operai e gli impiegati del preavviso.

 

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

L’accordo di rinnovo 3 marzo 2022, con decorrenza 1° marzo 2022 e con scadenza 30 giugno 2024,

si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese edili cooperative e delle imprese edili industria, prevede che, dal 1° marzo 2022, venga modificata la disciplina del preavviso di licenziamento e di dimissioni per gli operai e gli impiegati.

Per gli Operai: il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che è stabilito in:

- 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni,

- 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Per gli Impiegati: il contratto d' impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.