Fisco

Regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti


Con la Risposta a interpello 25 marzo 2022, n. 158, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l'utilizzo del badge.

 

L’interpello

Il caso esaminato riguarda una società del settore del commercio all'ingrosso di generi alimentari e non, che aveva introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto del 5% del prezzo di vendita. Il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati, tenendo conto dello sconto, era comunque sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l'acquisto dei prodotti. La società riconosceva anche sconti al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, di valore mediamente più elevato dello sconto del 5% concesso ai dipendenti.

L’istante chiede quindi se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto IRPEF.

Soluzione delle Entrate

Rispondendo all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina sugli "sconti d'uso" e i propri precedenti di prassi in materia, ricordando, in particolare, che con Risoluzione n. 26/E/2010 è stato precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro commercializzi e venda ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle regole ordinarie, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 51, comma 1, del TUIR.

Per determinare il valore di beni e servizi si deve fare riferimento al successivo comma 3 dell’art. 51 TUIR. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista (art. 9, comma 3, TUIR).

Ciò premesso, come chiarito con la Circolare n. 326/1997, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall'azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall'azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.

Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrispondeva il valore normale del bene al netto degli "sconti d'uso", l’Agenzia Entrate ha ritenuto non imponibile l'importo corrispondente a tale sconto.