Riforma ammortizzatori sociali: nuove disposizioni per i tirocini
Continua lo sforzo di coordinamento giuridico a seguito delle modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali introdotta con la Legge Bilancio 2022; attraverso la nota protocollare n. 530, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le prime indicazioni utili in materia di tirocini.
Per tirocinio si definisce un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, nel caso in cui sia finalizzato al conseguimento di un titolo di studio il tirocinio si definisce curriculare.
Come precedentemente illustrato, attraverso la legge n. 234/2021, o Legge di Bilancio 2022, vengono introdotte numerose modifiche alla disciplina dei tirocini, alcune di queste sono entrate in vigore in concomitanza della stessa legge (1° gennaio 2022), queste riguardano:
- la congrua indennità che dovrà percepire il tirocinante (art 1 comma 721 lett. b))
- sanzioni amministrative pari a 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio, per il datore di lavoro che ricorra al questo quale sostituto di un effettivo rapporto di lavoro
- la comunicazione obbligatoria ai Centri per l’impiego dei tirocini extracurriculari; l’obbligo di osservare rigorosamente le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attuando le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
A queste modifiche immediatamente operative se ne aggiungono altre non ancora operative poiché soggiacciono alle tempistiche dettate dalla stessa Legge di Bilancio; questa, infatti al comma 721, stabilisce che entro 180 giorni dalla propria entrata in vigore il Governo e le Regioni debbano concludere un nuovo accordo per la definizione di linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari. Tale accordo, da formulare e valutare in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per poi essere recepito a livello regionale, deve necessariamente tener conto di alcuni criteri cardini fra cui:
- l’apertura verso i soggetti aventi difficoltà di inclusione sociale
- stabilire dei limiti ad eventuali rinnovi e al numero di tirocini attuabili in base alle dimensioni dell’impresa
- individuazione di una congrua indennità di partecipazione
- il diritto del tirocinante di ricevere al termine del tirocinio una certificazione delle competenze apprese
- definizione di forme e modalità di contingentamento al fine di trasformare un certo numero di tirocini in assunzioni
- azioni ed interventi sanzionatori volti a contrastare distorsioni nell’utilizzo dell’istituto.