Fisco

Prestiti peer to peer: determinazione dell’IVAFE e obblighi di monitoraggio fiscale


Con la Risposta ad interpello n. 155 del 24 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di determinazione dell’IVAFE e degli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento agli investimenti su piattaforme di peer-to-peer lending (c.d. P2P Lending). 

La modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività di impresa, in relazione  agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di P2P lending  è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c.43 e 44, L. 205/2017).

In particolare, il comma 43 ha introdotto la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 44 del Tuir (d.P.R. 917/1986), disponendo che sono redditi di capitale «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993 [n.d.r. TUB], o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del D.Lgs. 385/1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

Il successivo comma 44, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori «operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'art. 26, c. 1, del D.p.R. 600/1973».

Ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending – attualmente stabilita nella misura del 26 per cento – rilevano due condizioni:

i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa; 

ii) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli artt. 106 e 114 del TUB, autorizzato da Banca d'Italia.

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i proventi in esame non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 3, c. 3, del Tuir, con conseguente esonero dall'adempimento dichiarativo.

Diversamente, con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritengono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 44, c. 1, lett. a), del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall'art.1813 c.c. 

Ne consegue, pertanto, che in tale ipotesi il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF, e le eventuali ritenute applicate dalle piattaforme devono essere considerate a titolo di acconto anziché definitivo.

La disciplina sul monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche una serie di adempimenti dichiarativi. Ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.L. 167/1990 le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Devono altresì essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane se detenute all'estero.

L’Agenzia delle Entrate ha poi fatto presente, come già chiarito in un altro documento di prassi Ris. 56/E/2020 che per quel che concerne l’IVAFE, la stessa è dovuta dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero.

Ai fini della definizione di "prodotti finanziari" è necessario fare riferimento, per coerenza di sistema, all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, c. 2bis e c. 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 642/1972.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera u), del TUF rientrano nell'ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».

Nella definizione di prodotti finanziari vengono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie:

1) valori mobiliari; 

2) strumenti del mercato monetario; 

3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 

4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati.

Gli investimenti effettuati attraverso le piattaforme P2P Lending riconducibili a contratti di mutuo non rientrano nel novero dei prodotti finanziari. Pertanto, analogamente a tale tipologia di attività finanziaria, anche per gli investimenti in P2P Lending, riconducibili a contratti di mutuo, non è dovuta l'IVAFE.

Laddove, invece, l'investimento dovesse disporre del requisito della " negoziabilità" nel mercato dei capitali, tale attività configurerebbe un "prodotto finanziario", ai sensi dell'art. 1 del TUF, sulla quale è, invece, dovuta l'IVAFE con l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille (da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione).

Si ricorda che, per "negoziabilità" si intende l'idoneità ad essere negoziabile, che consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario.