Fisco

Tassazione separata per le erogazioni dei fondi pensione maltesi


Con la Risposta a interpello 21 marzo 2022, n. 144, l’Agenzia Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile all'importo erogato a un soggetto fiscalmente residente in Italia da uno schema pensionistico maltese, nel quale erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro nel Regno Unito.

 

L’interpello

Il quesito è posto da un cittadino britannico con residenza in Italia dal 1997, in pensione dal 2017, che percepire una pensione dall'INPS, in base ai contributi versati in UK e a quelli versati all'INPS in Italia.

In particolare, l'istante ha lavorato dal 1980 al 1997 nel Regno Unito e gli accordi aziendali prevedevano il riconoscimento di una pensione integrativa, alla quale il soggetto ha avuto accesso nel 2020 scegliendo di non acquisire i benefici pensionistici maturati ma di investirli in uno schema pensionistico maltese, registrato nel Regno Unito.

L'art. 8 del Regolamento del citato schema pensionistico prevede, tra l’altro, che le prestazioni pensionistiche sono corrisposte nelle seguenti forme:

- somma forfettaria iniziale (facoltativa);

- reddito a titolo di prelievo di fondi ovvero acquisto di una rendita.

Con riferimento alla somma forfettaria iniziale, l'art. 8.1 prevede che alla data del pensionamento, un membro può scegliere di avere una somma forfettaria fino a una percentuale del valore dal proprio fondo. Inoltre, si prevede che per i soggetti non residenti a Malta le prestazioni pensionistiche non sono imponibili a Malta, ma possono essere tassate nel Paese di residenza del membro.

L'istante, avendo richiesto il pagamento della quota forfettaria, pari al 30% dell'importo maturato, che è stata versata sul proprio conto corrente italiano in data 6 agosto 2020, domanda se detta quota sia soggetta a tassazione separata.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la somma conservi la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che essa è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo schema pensionistico maltese che la gestisce, attraverso l'apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, sia per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse.

La finalità previdenziale dell'investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dal soggetto nel 2020, in un'unica soluzione, sia riconducibile, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».

Tenuto conto che le somme sono percepite in un'unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, in base al quale l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni.

Ad avviso dell’Agenzia non trovano, invece, applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005 sulle prestazioni di previdenza complementare, le quali esplicherebbero efficacia per le sole adesioni effettuate in Italia.

La risposta n. 144/2022 precisa, infine, che la natura di pensione è tale anche ai fini convenzionali e che, pertanto, le somme ricevute sono tassate esclusivamente in Italia (Stato di residenza del beneficiario) ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Malta.