Fisco

Prova della cessione intra comunitaria dei beni soggetti ad accisa con il documento amministrativo elettronico


Anche se l’e-AD è un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato nel suo impiego alle sole merci soggette ad accise armonizzate, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla Pubblica amministrazione, esso può essere validamente utilizzato in alternativa al CMR o ad altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l’uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.

 

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 146 del 22 marzo 2022, proposto da una società che, per le cessioni intracomunitarie di vino e bevande alcoliche a clienti stabiliti in altri Paesi UE, si avvale di depositi fiscali ed opera in regime di sospensione d’accisa utilizzando il sistema informatizzato comunitario EMCS (Excise Movement and Control System), attraverso il quale il movimento dei beni soggetti ad accisa all’interno dell’Unione europea viene documentato con il documento amministrativo elettronico (DAA elettronico o eAD).

Tenuto conto che, nelle vendite con trasporto dei beni a cura del cessionario, risulta particolarmente difficoltosa la raccolta della lettera CMR controfirmata dal destinatario, l’istante intenderebbe implementare una procedura alternativa rispetto a quella prevista dalla consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate, ma ad essa equipollente dal punto di vista dell’efficacia dimostrativa della documentazione relativa al trasporto dei beni oltre confine.

In particolare, si tratterebbe di utilizzare il documento eAD allo specifico fine della prova del trasporto intracomunitario, sicché all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se il predetto documento, da utilizzare in alternativa al CMR o ad altro documento di trasporto della merce, sia idoneo a comprovare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato.

In merito alla possibilità di utilizzare il documento e-AD in luogo del CMR, l’Agenzia ha osservato che né l’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, né la prassi interna precludano tale possibilità. Secondo l’Amministrazione finanziaria, qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il CMR, la prova di cui sopra può essere fornita con altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Paese UE, quale ad esempio il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, oppure un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Con il sistema EMCS, qualsiasi movimentazione di beni soggetti ad accisa all’interno dell’Unione europea è documentata, in ogni fase, attraverso il documento amministrativo elettronico (DAA elettronico o eAD) e la stessa Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla causa C-108/17 del 20 giugno 2018, ha confermato l’efficacia probatoria dei documenti e-AD in relazione ad un caso avente ad oggetto l’importazione di carburante in un Paese UE con introduzione in un deposito fiscale e successiva cessione intracomunitaria con resa “ex-works”.

In conclusione, sebbene l’e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato nel suo impiego alle sole merci soggette ad accise armonizzate, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla Pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale documento possa essere validamente utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l’uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.