Contribuzione per il personale di ordini e collegi professionali - chiarimenti Inps
Con la Circolare 15 marzo 2022, 40, l’INPS rende chiarimenti sulla contribuzione in favore del personale dipendente deglki Ordini e Collegi professionali.
I chiarimenti dell’INPS
In particolare, con la Circolare in esame, l'INPS fornisce una panoramica degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.
Nella stessa viene inoltre illustrato l'assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente: malattia e maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria, NASpI e Fondo di integrazione salariale.
Gestione previdenziale ai fini pensionistici
Agli Ordini e ai Collegi professionali appartengono il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi e ad essi va applicata la disciplina del lavoro nel settore pubblico.
Per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274 del 1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; in mancanza dell’adozione di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge n. 379 del 1955.
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
L’INPS spiega che gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all’appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni (do cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
L’Istituto illustra quindi l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.
Malattia e maternità
La normativa vigente (D.Lgs. n. 151/2001, Testo unico della maternità e della paternità), prevede per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, che durante l’evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Cassa unica assegni familiari (CUAF)
L’obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
Non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982, né al Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, comma 755 e ss., della legge n. 296 del 2006.
NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 2015, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, commi 2 e 29, lett. d), della legge n. 92 del 2012, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Fondo di integrazione salariale
Non è dovuto il versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.