Diritto

Poste Italiane ha siglato l'accordo sulla disciplina del lavoro agile


Il 1° marzo 2022 Poste Italiane SpA e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni hanno sottoscritto l'accordo che disciplina l'istituto del Lavoro Agile.
Il percorso parte il 18 dicembre 2020 con la sigla di un primo accordo sperimentale  per una nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che agevola la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. 

Successivamente con la sigla del Contratto Collettivo nazionale del 23 giugno 2020 all'art. 27, la materia del lavoro agile entra a far parte a tutti gli effetti degli istituti contrattuali trattati, confermando la sua valenza  quale modello organizzativo strutturale.
Il Lavoro Agile costituisce uno strumento utile per l'Azienda anche in termini di complessivo incremento dell'efficienza produttiva, che consente di favorire il consolidamento di modalità di funzionamento organizzativo e di impiego delle persone rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la limitazione degli spostamenti casa lavoro - con riduzione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, di quelli personali, del traffico - favorendo anche l'abbattimento delle emissioni di C02; inoltre, tale modalità di lavoro consente di contenere i costi sostenuti dall'Azienda, anche relativi ai consumi energetici, per effetto della minor presenza del personale presso i luoghi di lavoro, con eventuali effetti positivi in termini di razionalizzazione degli spazi aziendali.

Con la sigla dell'accordo del 1°marzo 2022 si è conclusa la sessione di lavoro che le OO.SS. hanno dedicato all’argomento con un confronto approfondito con Poste italiane che ha portato a concludere l’intesa che oggi trova piena attuazione.

1. “ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE”:  Il  Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, come ad esempio lavoratrici/lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità o in condizione di fragilitá.
2. LUOGO DELLA PRESTAZIONE:  la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo individuale
3. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE:  La prestazione potrà essere resa in modalità Agile a giornata intera per un massimo di 3 giorni a settimana e 13 giorni al mese, in coerenza con le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali  
4. ORARIO DI LAVORO:  La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza
Questi sono solo alcuni dei temi rilevanti disciplinati nell'accordo. Naturalmente trovano rilevanza all'interno dell'accordo anche gli istituti relativi alla Sicurezza, il Diritto alla disconnessione e alla Formazione.
L' Intesa ha vigenza fino al 31 marzo 2023; le Parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2023 per valutare, anche alla luce delle evidenze emerse dai lavori del suindicato Osservatorio Paritetico sul Lavoro Agile, la possibilità di prorogare gli effetti della presente Intesa.