Sospensione feriale dei termini processuali: si riparte il 16 settembre
Ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre, si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Si tratta di una disposizione, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, che consente alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative di far slittare al 16 settembre il computo dei termini processuali.
Questo significa che durante questo arco temporale, che va appunto dal 1° agosto al 15 settembre, alcune cause non si svolgono perchè i “termini processuali”, cioè il calcolo dei giorni entro cui esercitare un atto processuale vengono sospesi, proprio come se, sul calendario non esistessero. Se ad esempio il giudice assegna un termine di 30 giorni per depositare un atto e lo fa il 15 luglio, il termine per il deposito scadrà effettivamente il giorno 29 settembre (si contano cioè 16 giorni dal 16 al 31 luglio e 14 giorni dal 16 al 29 settembre, per un totale di 30 giorni).
Nel caso invece in cui il termine iniziale è compreso all'interno del periodo feriale (cioè di sospensione dei termini) il conteggio dei giorni inizia proprio a partire dal 16 settembre.
La sospensione feriale dei termini si riferisce solo a quelli processuali, mentre i termini sostanziali - che riguardano cioè i rapporti tra privati o attività che si realizzano al di fuori dei tribunali - non subiscono alcuna sospensione.
Quando non si applica la sospensione feriale dei termini?
Nei casi in cui il ritardato svolgimento della causa potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti, la sospensione feriale non viene applicata. L'articolo 2 della citata legge stabilisce infatti che "in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi stessi o i loro difensori rinuncino alla sospensione dei termini".
La sospensione dei termini processuali non si applica inoltre quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, sempre che gli interessati o i loro difensori vi rinuncino espressamente, o anche quando il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dichiari l'urgenza del procedimento, con ordinanza motivata non impugnabile.